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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17084/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società che gestiva una casa di cura ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in materia di TARES. La controversia riguardava la superficie tassabile dell'immobile, in particolare la possibilità di sottrarre una parte della superficie alla tassazione in ragione di una asserita riconversione dei posti letto. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse fondato la decisione su una supposta non contestazione della corrispondenza tra gli esiti di un sopralluogo in contraddittorio e la documentazione prodotta dalla contribuente, con conseguente errata determinazione della superficie imponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la controversia, per come ricostruita dalla CTR, atteneva a un avviso di pagamento riferito a una pretesa tributaria già cristallizzata da un precedente avviso di accertamento definitivo non impugnato, sicché l'avviso di pagamento era censurabile solo per vizi propri. Inoltre ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., rilevando che la CTR aveva correttamente valorizzato la corrispondenza tra la documentazione acquisita e quella prodotta dalla contribuente, con identità della superficie considerata ai fini tributari. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi sia stata violazione del principio di non contestazione o della regola di valutazione delle prove, poiché la CTR ha correttamente accertato la corrispondenza tra la documentazione considerata e quella prodotta dalla contribuente.

  • art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato per affermare che, in tema di TARSU, il Comune può procedere in via eccezionale alla liquidazione sulla base dei ruoli dell'anno precedente e di dati già acquisiti, senza preventiva notifica di accertamento, salvo omessa o incompleta denuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali a dichiarazione ultrattiva, la liquidazione del tributo può basarsi sulla reiterazione degli elementi già dichiarati per gli anni successivi, finché non intervengano modifiche denunciate o accertate nel rispetto dei presupposti di legge.
  • Se l'atto presupposto di accertamento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, la successiva impugnazione dell'avviso di pagamento riguarda solo i vizi propri di quest'ultimo e non consente di rimettere in discussione la pretesa ormai cristallizzata.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito fondi la decisione su un effettivo riscontro documentale e sulla corrispondenza tra i dati acquisiti e quelli prodotti dalla parte, senza attribuire valore probatorio a fatti non contestati in modo erroneo.
  • Nel contenzioso sulle superfici imponibili, la contestazione deve colpire specificamente l'elemento impositivo dedotto nell'atto presupposto; non è sufficiente contestare in sede successiva un profilo già definito da un accertamento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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