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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0010717 datato 9 Luglio 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, a firma del Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. - Commercio del Comune di Salve, avente ad oggetto “Società SCS s.r.l. … Pratica n. 04691270757 - 05072025 - 1746 - protocollo SUAP Rep-Prov.-LE/LE-SIPRp/146996 del 05.07.2025 - chiosco Elite - Dichiarazione di inefficacia e divieto di avvio attività”, con il quale è stata dichiarata l'inefficacia della S.C.I.A. presentata dalla Società ricorrente il 5 Luglio 2025 riferita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione per la stagione estiva in corso presso il chiosco “Elite” sito in località Torre Pali, per le rilevate carenze autorizzative e documentali (indicate in motivazione), con conseguente divieto di esercizio della predetta attività commerciale, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace la SCIA e vietato l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione presso un chiosco

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio SUAP-Commercio del Comune di Salve che aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione, rilevando carenze autorizzative e documentali e vietando l'esercizio dell'attività. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. All'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento comunale né sono stati decisi i motivi di ricorso nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificate ragioni, in considerazione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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