Ordinanza n. 7208/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 1.650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale e relativa rettifica nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo al concorso per un pregresso disturbo d'ansia, nonché gli atti conseguenti di esclusione e la graduatoria finale, successivamente rettificata. Ha contestato la diagnosi e la correttezza dell'accertamento medico, depositando documentazione sanitaria a sostegno della propria tesi e chiedendo la ripetizione della visita o, in subordine, un supplemento di istruttoria. La controversia riguarda anche la verifica della rilevanza della condizione clinica rispetto alle esigenze di salute e incolumità proprie e dei soggetti con i quali il candidato potrebbe lavorare, in relazione alle specifiche funzioni degli agenti della Polizia di Stato.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità. Ritenuta rilevante la documentazione medica prodotta e necessaria una valutazione specialistica, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, tramite una Commissione medica, di accertare: la sussistenza o meno del pregresso disturbo d'ansia; l'eventuale capacità della condizione di determinare possibili peggioramenti della salute psicofisica, anche in rapporto alle esigenze di tutela dell'incolumità connesse alle funzioni di polizia; e l'idoneità del candidato al reclutamento. La verificazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni, con deposito della relazione nei dieci giorni successivi. È stata prevista la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici del ricorrente, previo preavviso. La liquidazione delle spese della verificazione e delle spese di lite è stata rimessa alla definizione del giudizio. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il prosieguo è stato fissato al 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Pregresso disturbo dell’ansia
La diagnosi di pregresso disturbo d'ansia è indicata dal provvedimento come causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione giudiziale, finalizzata all'accertamento tecnico della condizione psico-fisica e dell'idoneità al reclutamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Titolo VII, parte II
È richiamato quale base per l'eventuale ricorso, da parte dell'organo verificatore, a specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da rapporti di tipo privatistico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento delle informazioni sanitarie identificative.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica adottato nell'ambito di un concorso per funzioni di polizia è contestata mediante documentazione medica potenzialmente idonea a porre in dubbio l'accertamento amministrativo, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di definire il merito della controversia.
- La verificazione diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica al reclutamento può comprendere sia la sussistenza della patologia o condizione prevista dalla disciplina concorsuale, sia la sua eventuale incidenza prognostica sulla salute e sull'incolumità del candidato e dei soggetti con cui egli potrebbe operare, avuto riguardo alle peculiari funzioni di polizia.
- Nei giudizi aventi a oggetto l'esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale quando la decisione può incidere sulla loro posizione, autorizzando la notifica per pubblici proclami in presenza di un numero elevato di contraddittori.
- La notifica per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione, con indicazione nominativa dei soggetti collocati nella graduatoria, purché il ricorrente depositi tempestivamente la documentazione attestante l'adempimento.
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