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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31221/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente marchio)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro la registrazione di un marchio nazionale figurativo complesso che conteneva la dicitura "PASSATA RUSTICA" per prodotti della classe 29. La società ricorrente era titolare di due marchi anteriori denominativi, "RUSTICA" e "PASSATA RUSTICA", registrati per prodotti alimentari della stessa area merceologica. L'opponente lamentava il rischio di confusione per identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti, chiedendo il rigetto della domanda di registrazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. L'U.I.B.M. aveva respinto l'opposizione ritenendo debole il nucleo distintivo dei marchi anteriori e valorizzando, nel segno posteriore, la presenza prominente della denominazione del produttore e di elementi figurativi idonei a differenziarlo. La Commissione dei ricorsi aveva confermato tale esito. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 13 c.p.i. per avere qualificato come deboli i marchi anteriori sulla base di una valutazione ritenuta parziale e automatica, senza considerare che "rustica" avrebbe un significato evocativo e non meramente descrittivo; 2) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. per avere escluso la novità del marchio posteriore senza un'analisi completa della confondibilità, sostenendo che l'espressione "PASSATA RUSTICA" fosse l'elemento dominante del segno della resistente; 3) omesso esame del fatto relativo alla possibilità di provare l'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori e della dedotta impossibilità di controreplicare sul tema della notorietà nel procedimento di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sulla confondibilità dei marchi sia un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha affermato che la valutazione deve essere globale e sintetica, ma ha riconosciuto che, nel caso concreto, la Commissione aveva effettivamente compiuto un esame in concreto dei segni e dei prodotti. Ha condiviso la qualificazione dei marchi anteriori come marchi deboli, precisando che ciò non ne esclude la tutela ma la circoscrive, rendendo sufficienti anche lievi modifiche o aggiunte a escludere la confondibilità. La Corte ha ritenuto decisiva la presenza, nel marchio posteriore, di elementi figurativi e soprattutto della denominazione della casa produttrice, nettamente evidenziata, idonea a far percepire al consumatore la diversa provenienza dei prodotti. Ha inoltre rilevato che le doglianze sulla mancata considerazione delle modalità di vendita e sulla prova della notorietà erano generiche o comunque non decisive. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.)

    il rischio di confondibilità tra marchi anteriori e posteriori va valutato in concreto sulla base dell'impressione complessiva dei segni e dei prodotti; la non confondibilità esclude il difetto di novità del marchio posteriore.

  • art. 13 c.p.i.

    la qualificazione del segno come marchio debole attiene alla capacità distintiva e incide sull'intensità della tutela, non sulla registrabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La confondibilità tra marchi deve essere accertata con giudizio globale e sintetico, considerando l'impressione complessiva prodotta dai segni e tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti, non mediante mera scomposizione analitica dei singoli componenti.
  • Il giudizio di confondibilità è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e in cassazione può essere sindacato solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi consentiti o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il marchio debole non è privo di tutela, ma la sua protezione è più limitata: anche modifiche o aggiunte non macroscopiche possono bastare a escludere il rischio di confusione, se il segno posteriore si differenzia in modo percepibile nel suo insieme.
  • Nel confronto tra marchi di prodotti di largo consumo, assumono rilievo anche la denominazione del produttore e gli elementi figurativi quando siano idonei a rendere immediatamente percepibile al consumatore la diversa provenienza imprenditoriale.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare mere questioni giuridiche o argomentazioni difensive, ma deve investire un preciso fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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