Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 304/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 26 febbraio 2025, aveva dichiarato prescritto il diritto limitatamente agli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere al docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo era passato in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione, l’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha inoltre verificato la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario può fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi nei confronti dell’Amministrazione e, nella fattispecie, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando un provvedimento giurisdizionale esecutivo, passato in giudicato, non sia stato spontaneamente eseguito dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento integrale e può assegnare un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato anche in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso quando risultino incapienti i capitoli di bilancio specificamente destinati all’adempimento.
  • La sopravvenuta eventuale esecuzione del giudicato nelle more del giudizio non impedisce l’accoglimento della domanda di ottemperanza se, al momento della decisione, non risulta provato l’integrale adempimento; l’ordine giudiziale può essere formulato subordinatamente alla verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.