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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33267/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'appello alla pena di sei mesi di arresto per il reato di omesso versamento, entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione, della cauzione connessa a una misura di prevenzione, condotta commessa il 5 giugno 2022. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi. Con i primi tre motivi si denunciavano violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento del motivo di appello, omessa verifica della colpevolezza e della concreta esigibilità dell'adempimento, nonché erronea equiparazione dell'inadempimento patrimoniale alla trasgressione delle prescrizioni e difetto di offensività in concreto. Il ricorrente deduceva che la perdita del lavoro, la cessazione delle entrate, l'indigenza e i carichi familiari avrebbero reso non esigibile il pagamento. Con il quarto motivo si censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte d'appello avesse utilizzato i precedenti e la qualificazione della condotta come abituale in modo automatico e senza una concreta valutazione dell'offesa. Con il quinto motivo si contestavano il diniego delle attenuanti generiche e l'insufficiente individualizzazione della pena. Con il sesto motivo si chiedeva la possibilità di rinnovare la richiesta di applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 20-bis c.p., sostenendo che la precedente richiesta fosse stata rigettata soltanto per difetto di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi quattro motivi e inammissibili il quinto e il sesto. Ha affermato che il reato di omesso versamento della cauzione è punibile anche a titolo di colpa, ma che la materiale impossibilità economica, non preordinata né colposamente determinata, può escludere la colpevolezza. Tale impossibilità deve tuttavia essere concretamente allegata dall'imputato mediante circostanze di fatto verificabili; la mera dichiarazione di indigenza non è sufficiente. Nel caso concreto, l'onere di allegazione è stato ritenuto non assolto, poiché dagli atti risultava che l'imputato lavorava ancora alla data rilevante, aveva percepito una retribuzione nel mese di riferimento e il nucleo familiare fruiva del reddito di cittadinanza. È stata ritenuta adeguata anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'omesso pagamento anche parziale, la mancata ottemperanza nonostante la rateizzazione, la pervicacia della condotta, l'intensità del dolo e i presupposti di pericolosità sociale posti alla base della misura di prevenzione. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva indicato specifici elementi ostativi, tra cui precedenti condanne per furto e violazioni della normativa sugli stupefacenti. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle pene sostitutive, poiché la richiesta era stata formulata senza la necessaria procura speciale: la procura conferita per proporre l'appello non era sufficiente e l'imputato non risultava assente per rinuncia all'udienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    omesso versamento della cauzione entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione

    La disposizione incrimina l'inottemperanza all'obbligo di versamento della cauzione e, secondo la Corte, mantiene rilevanza anche la condotta colposa. L'impossibilità economica materiale, non preordinata né colposamente determinata, può escludere la colpevolezza se concretamente accertata.

  • art. 42 c.p.

    principi di colpevolezza ed esigibilità

    La responsabilità richiede la rimproverabilità concreta della condotta; l'impossibilità economica non imputabile può escludere tale rimproverabilità.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurabilità del reato e all'offensività della condotta.

  • art. 27 Cost.

    principio di responsabilità personale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di un concreto accertamento della responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La causa di non punibilità può essere esclusa, anche per l'omesso versamento della cauzione, considerando la mancata ottemperanza, l'eventuale reiterazione o pervicacia della condotta, l'allarme sociale e i presupposti di pericolosità sociale alla base della misura di prevenzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non individua gli elementi considerati preponderanti.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena

    Gli elementi previsti dalla norma possono essere utilizzati per motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione individualizzata della pena.

  • art. 20-bis c.p.

    sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

    La valutazione delle pene sostitutive richiede una richiesta dell'imputato validamente proposta nel termine processuale previsto.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    disciplina transitoria della riforma delle sanzioni sostitutive

    Nel regime transitorio, il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle pene sostitutive quando l'imputato abbia formulato una richiesta valida, non necessariamente nell'atto di impugnazione ma, al più tardi, nell'udienza di discussione.

  • art. 641 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di rinnovare la richiesta di applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    presentazione di motivi nuovi

    Richiamato dalla Corte nel delineare il termine entro il quale può essere formulata la richiesta di pene sostitutive.

  • art. 606 c.p.p.

    motivi di ricorso per cassazione

    Individua i parametri di deduzione delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione prospettati dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali

    La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 3-bis, comma 4, legge n. 575/1965

    previgente disposizione incriminatrice

    La Corte rileva la sostanziale corrispondenza con l'attuale disciplina dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento della cauzione imposta nell'ambito di una misura di prevenzione, l'inottemperanza è punibile anche a titolo di colpa; tuttavia, la materiale impossibilità economica di adempiere, quando non sia preordinata né colposamente determinata, può escludere la colpevolezza per difetto di concreta rimproverabilità.
  • L'impossibilità economica di versare la cauzione deve essere verificata dal giudice penale nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, anche indipendentemente dalla valutazione compiuta dal giudice della prevenzione.
  • L'imputato non è gravato da un onere probatorio in senso civilistico, ma deve assolvere un onere di allegazione, indicando circostanze di fatto concrete e verificabili idonee a dimostrare l'impossibilità di adempiere; la mera affermazione dello stato di indigenza non è sufficiente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa per l'omesso versamento della cauzione quando il giudice motivi concretamente sulla mancata ottemperanza, sull'assenza di pagamenti anche parziali, sulla pervicacia della condotta, sull'intensità del dolo e sull'allarme sociale connesso alla violazione di prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.
  • Nel valutare la particolare tenuità dell'omesso versamento della cauzione, il giudice può richiamare i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno fondato la misura di prevenzione, purché tali elementi siano pertinenti alla valutazione concreta della condotta e dell'offesa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione, anche mediante richiamo a elementi specifici, individui in modo non contraddittorio i fattori ritenuti ostativi, quali precedenti penali indicativi di abituale dedizione ad attività illecite.
  • Ai fini della valutazione delle pene sostitutive nel giudizio di appello, è necessaria una richiesta dell'imputato validamente formulata entro l'udienza di discussione; la procura speciale conferita per proporre l'appello non vale automaticamente anche per la richiesta di applicazione delle pene sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneMisure di prevenzioneImpugnazioniRiti alternativi
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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