Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
Dopo una pronuncia di separazione personale, una delle parti aveva chiesto: lo scioglimento della comunione dei beni ricevuti in occasione delle nozze; la condanna dell'altro ex coniuge alla consegna della metà di tali beni o del loro equivalente pecuniario; la restituzione di somme di denaro che si assumevano ricevute in donazione in occasione del matrimonio e successivamente utilizzate per spese connesse alle nozze e alla casa coniugale; il rimborso di esborsi per arredi e porte della casa familiare; il ristoro per il mancato godimento dei beni comuni. Il tribunale aveva rigettato integralmente le domande. La corte d'appello aveva invece dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente ai beni ricevuti in donazione nuziale, attribuendo a ciascun coniuge la proprietà esclusiva dei beni individuati dal CTU, ma aveva escluso la ripetizione delle somme donate e rigettato la domanda risarcitoria per mancato godimento. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la corte territoriale rilevato d'ufficio l'inammissibilità delle richieste istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; 2) omesso esame e violazione delle norme sul petitum e sui limiti della domanda, sostenendo che le somme erano donazioni destinate alla cerimonia nuziale e quindi ricadenti in una comunione ordinaria pre-matrimoniale, non soggetta al regime dell'art. 143 c.c.; 3) violazione delle norme sulla divisione, per asserita errata ripartizione dei beni mobili senza corretta considerazione della qualità/natura dei beni e del conguaglio; 4) violazione delle norme sulla proprietà e sull'inadempimento, per il rigetto della domanda di danno da mancato godimento dei beni mobili comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'inammissibilità delle richieste istruttorie non reiterate in precisazione delle conclusioni è rilevabile d'ufficio e che la mancata riproposizione equivale a rinuncia. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: le somme erano state utilizzate in funzione delle nozze e delle esigenze familiari, sicché non era configurabile un diritto di ripetizione; inoltre, durante il matrimonio i coniugi contribuiscono alle esigenze familiari in proporzione alle sostanze e non spetta rimborso per spese sostenute indifferentemente per i bisogni della famiglia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, con doglianze generiche e non specifiche sul valore e sulla ripartizione dei beni. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
Non è necessario il previo contraddittorio su una questione di puro diritto relativa all'ammissibilità delle richieste istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di difesa, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 189, comma 1, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla precisazione delle conclusioni e alla riproposizione delle istanze istruttorie.
art. 342, comma 1, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo; la Corte ribadisce la necessità di specifica riproposizione delle istanze.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per indicare le memorie e le conclusioni formulate in primo grado.
art. 143 c.c.
Le somme spese per la vita familiare e le esigenze coniugali si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione; non sorge diritto al rimborso tra coniugi dopo la separazione per spese sostenute indifferentemente per i bisogni della famiglia.
art. 2033 c.c.
Non è applicabile per ottenere la ripetizione di somme spese in funzione delle esigenze familiari, poiché manca un indebito spostamento patrimoniale in favore dell'altro coniuge.
art. 785 c.c.
Le spese effettuate prima del matrimonio e in vista delle nozze sono considerate irripetibili; la norma non consente la ripetizione nel caso esaminato.
art. 177 c.c.
Richiamato quale base del regime di comunione legale tra coniugi.
artt. 177 e seguenti c.c.
La corte territoriale li ha applicati per lo scioglimento della comunione dei beni ricevuti in donazione nuziale.
artt. 1114 c.c.
Richiamato in tema di divisione della comunione e riparto dei beni.
art. 1116 c.c.
Richiamato in tema di divisione della comunione e criteri di riparto.
art. 727 c.c.
Richiamato per il criterio di divisione dei beni in natura e per categorie omogenee.
art. 728 c.c.
Richiamato per la formazione delle porzioni e i conguagli nella divisione.
art. 832 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al mancato godimento dei beni comuni, senza che la censura fosse ritenuta specifica.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda risarcitoria, ma senza superare il rilievo di genericità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le preclusioni assertive e istruttorie del processo civile sono poste a tutela di interessi generali e la loro violazione è rilevabile d'ufficio, anche se la parte interessata non la eccepisce.
- La parte che si vede rigettare in primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle espressamente in sede di precisazione delle conclusioni; il mero richiamo generico agli atti precedenti equivale a rinuncia e impedisce la riproposizione in appello.
- Le somme utilizzate durante il matrimonio per spese riconducibili ai bisogni della famiglia o alla vita coniugale si presumono eseguite in adempimento del dovere di contribuzione e, dopo la separazione, non sono ripetibili tra coniugi.
- Per ottenere la restituzione di somme spese in ambito familiare occorre allegare e provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale; in mancanza opera la presunzione di destinazione ai bisogni familiari.
- La domanda di divisione o ripartizione di beni comuni deve essere censurata in cassazione con motivi specifici e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o della stima effettuata dal giudice di merito.
- Le censure formulate in modo generico, prive di puntuale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Il mancato godimento di un bene comune non può essere posto a base di una domanda risarcitoria se la censura non indica in modo specifico il pregiudizio economico e il fondamento giuridico della pretesa.
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