Ordinanza n. 401/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il presupposto del danno grave e irreparabile. In particolare, ha rilevato il difetto di attualità del pregiudizio dedotto, poiché, al momento della decisione cautelare del 29 luglio 2026, le prove dell’Esame di Stato erano già state espletate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di Classe di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con atti connessi e conferma in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Classe adottata in sede di scrutinio finale, la comunicazione di non ammissione, il verbale di scrutinio, le relazioni del dirigente scolastico e del coordinatore di classe, nonché il successivo riscontro alla diffida e all’istanza di riesame in autotutela. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e il riconoscimento dell’ammissione con riserva all’Esame di Stato, le cui prove scritte erano indicate come imminenti. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a dare conto della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata negata perché non risultava attuale il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Il richiamo ha accompagnato la disposizione di oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede un pregiudizio grave e irreparabile che sia attuale al momento della decisione; il venir meno dell’attualità del danno comporta il rigetto della domanda cautelare.
- Quando l’evento rispetto al quale è richiesta la tutela cautelare si è già svolto prima della camera di consiglio, il giudice può negare la misura per difetto dell’attualità del pregiudizio, senza necessità di procedere a una valutazione favorevole del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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