Cassazione Penale, Sentenza n. 24709/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali (capo 2a). Il ricorrente deduce che il reato è estinto perché la persona offesa ha rimosso la querela e tale remissione è stata accettata dall'imputato durante la pendenza del ricorso per cassazione; pertanto va dichiarata l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che, dai verbali dei Carabinieri del 3 febbraio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione. Poiché la remissione è intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e il ricorso era tempestivamente proposto, la remissione determina l'estinzione del reato che deve essere rilevata dal giudice di legittimità. In assenza di elementi per pronunciarsi ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è stata dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 152 cod. proc. pen.
La remissione di querela estingue il reato e determina l'obbligo per il giudice di legittimità di rilevarne l'estinzione quando la remissione sia intervenuta e il ricorso sia tempestivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata come norma per valutare l'eventualità di pronunce alternative; tuttavia, in mancanza di elementi per adottare una pronuncia ai sensi di tale articolo, si è proceduto alla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 152 c.p.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che le spese del procedimento siano a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela; applicata dalla Corte per condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e tempestivamente proposta determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimuove la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato si estingue qualora la remissione sia intervenuta prima della decisione e il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni procedurali di ammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando emergono elementi certi in tal senso.
- In mancanza di condizioni per adottare una pronuncia alternativa ex art. 129 c.p.p., il giudice deve applicare l'art. 152 c.p.p. dichiarando l'estinzione del reato e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela (art. 340, comma 4, c.p.p.), anche se la condanna è stata precedentemente pronunciata.
- È importante che la remissione di querela sia documentata in atti ufficiali (es. verbali delle forze dell'ordine) e che il ricorso in cassazione sia tempestivo affinché il giudice di legittimità possa rilevare l'estinzione del reato.
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