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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41789/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame sulle misure cautelari. Il ricorrente contestava: a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo e alla tentata estorsione, deducendo che il materiale indiziario (intercettazioni, dichiarazioni generiche di terzi e deposizioni di collaboratori riferite a fatti passati) era insufficiente e che l'esiguità delle somme richieste escludeva la configurabilità dell'estorsione; b) la qualificazione con l'aggravante "metodo mafioso", ritenendo la motivazione del Tribunale lacunosa e basata su congetture.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione: il primo motivo era generico e mirava a una rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione; i giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente apprezzato un compendio indiziario sorretto da intercettazioni, dalle dichiarazioni della persona offesa (Greco) e dalle dichiarazioni del collaboratore Colosimo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante per "metodo mafioso" può applicarsi anche a soggetti non appartenenti all'associazione quando il comportamento evochi la minaccia tipica di tale metodo. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposizione di trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante per "metodo mafioso" è richiamata quale incremento di pena/qualificazione gravante sui reati (qui: la tentata estorsione) e può essere applicata anche se l'autore non è formalmente parte dell'organizzazione, purché il comportamento abbia richiamato la minaccia tipica del sodalizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per stabilire le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in particolare la condanna alle spese processuali.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Norme sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario quando una decisione di impugnazione non comporta la rimessione in libertà: obbligo di trasmissione per gli adempimenti previsti.

  • Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013 (De Paola)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'aggravante del "metodo mafioso" può configurarsi anche a carico di soggetti non iscritti all'associazione mafiosa qualora il loro comportamento evochi la intimidazione tipica del sodalizio.

  • Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014 (Miranda)

    Precedente giurisprudenziale che conferma, nel caso di richieste di denaro finalizzate ad aiutare detenuti, la possibilità di riconoscere la rilevanza del contesto associativo/mafioso e dell'eventuale aggravante.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto senza dimostrare illogicità o contraddizioni nella motivazione sono inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento di misure cautelari basate su compendi indiziari è necessario mostrare specifiche carenze logiche o probatorie nella motivazione, non semplici rilievi di merito o una lettura alternativa dei fatti.
  • L'aggravante "metodo mafioso" può essere applicata anche se l'indagato non è formalmente parte dell'associazione mafiosa, quando la condotta intimidatoria richiami la prassi e l'effetto intimidatorio tipico del sodalizio.
  • La modesta entità delle somme richieste non esclude automaticamente la configurazione del reato estorsivo: conta il contesto, la modalità della richiesta e la pressione/neurose intimidatoria esercitata sulla vittima.
  • In caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso in Cassazione, conseguono normalmente condanna alle spese e possibili sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle Ammende); la decisione può inoltre essere trasmessa all'istituto penitenziario se non comporta remissione in libertà.

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