Cassazione Penale, Sentenza n. 41789/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame sulle misure cautelari. Il ricorrente contestava: a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo e alla tentata estorsione, deducendo che il materiale indiziario (intercettazioni, dichiarazioni generiche di terzi e deposizioni di collaboratori riferite a fatti passati) era insufficiente e che l'esiguità delle somme richieste escludeva la configurabilità dell'estorsione; b) la qualificazione con l'aggravante "metodo mafioso", ritenendo la motivazione del Tribunale lacunosa e basata su congetture.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione: il primo motivo era generico e mirava a una rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione; i giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente apprezzato un compendio indiziario sorretto da intercettazioni, dalle dichiarazioni della persona offesa (Greco) e dalle dichiarazioni del collaboratore Colosimo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante per "metodo mafioso" può applicarsi anche a soggetti non appartenenti all'associazione quando il comportamento evochi la minaccia tipica di tale metodo. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposizione di trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante per "metodo mafioso" è richiamata quale incremento di pena/qualificazione gravante sui reati (qui: la tentata estorsione) e può essere applicata anche se l'autore non è formalmente parte dell'organizzazione, purché il comportamento abbia richiamato la minaccia tipica del sodalizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per stabilire le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in particolare la condanna alle spese processuali.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1-ter e comma 1-bis
Norme sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario quando una decisione di impugnazione non comporta la rimessione in libertà: obbligo di trasmissione per gli adempimenti previsti.
Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013 (De Paola)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'aggravante del "metodo mafioso" può configurarsi anche a carico di soggetti non iscritti all'associazione mafiosa qualora il loro comportamento evochi la intimidazione tipica del sodalizio.
Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014 (Miranda)
Precedente giurisprudenziale che conferma, nel caso di richieste di denaro finalizzate ad aiutare detenuti, la possibilità di riconoscere la rilevanza del contesto associativo/mafioso e dell'eventuale aggravante.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto senza dimostrare illogicità o contraddizioni nella motivazione sono inammissibili.
- Per ottenere l'annullamento di misure cautelari basate su compendi indiziari è necessario mostrare specifiche carenze logiche o probatorie nella motivazione, non semplici rilievi di merito o una lettura alternativa dei fatti.
- L'aggravante "metodo mafioso" può essere applicata anche se l'indagato non è formalmente parte dell'associazione mafiosa, quando la condotta intimidatoria richiami la prassi e l'effetto intimidatorio tipico del sodalizio.
- La modesta entità delle somme richieste non esclude automaticamente la configurazione del reato estorsivo: conta il contesto, la modalità della richiesta e la pressione/neurose intimidatoria esercitata sulla vittima.
- In caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso in Cassazione, conseguono normalmente condanna alle spese e possibili sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle Ammende); la decisione può inoltre essere trasmessa all'istituto penitenziario se non comporta remissione in libertà.
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