Cassazione Civile, Ordinanza n. 27683/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di lavoro subordinato: il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per € 5.325,00 oltre accessori, a titolo di differenze retributive maturate nel rapporto. La società datrice proponeva opposizione, poi rigettata in appello. La Corte territoriale riteneva provato il credito sulla base del confronto tra buste paga e somme effettivamente corrisposte con assegni; rilevava inoltre che la società non aveva specificamente contestato la debenza delle somme né allegato il pagamento del residuo con altri mezzi, limitandosi a invocare una rinuncia abdicativa del lavoratore contenuta in un documento del 3 novembre 2015, ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto; respingeva anche la pretesa di indennità di preavviso del datore, ritenendo validamente concordata una deroga al termine collettivo. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per asserita mancata considerazione della deduzione di pagamento delle somme risultanti dovute; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di pagamento e omessa motivazione sulla dichiarazione di quietanza e sulla dichiarazione liberatoria nella lettera di dimissioni; 3) violazione degli artt. 2113 e 1418 c.c. per errata qualificazione della dichiarazione di quietanza/rinuncia; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., lamentando che non fossero indicati i diritti indisponibili che avrebbero reso nulla la rinuncia/transazione; 5) ulteriore nullità della motivazione in punto rinuncia al termine di preavviso ex art. 70 c.c.n.l., sostenendo che la sottoscrizione datoriale fosse mera attestazione di ricezione e non volontà di ridurre il preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare l'interpretazione delle difese e degli atti processuali, senza trascrizione compiuta degli stessi e senza deduzione della violazione dei criteri ermeneutici. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile, poiché l'asserita omessa pronuncia presupponeva una diversa ricostruzione delle difese di merito e la censura di omessa motivazione non era pertinente, avendo la corte territoriale comunque spiegato che la rinuncia era nulla per indeterminatezza dell'oggetto. I motivi terzo e quarto sono stati respinti: la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente, poiché esponeva in modo comprensibile la ratio decidendi della nullità della rinuncia sia per indeterminatezza dell'oggetto sia per possibile incidenza su diritti indisponibili; inoltre la ricorrente non aveva specificamente attaccato il primo autonomo rilievo di nullità né dedotto la violazione dei criteri legali di interpretazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte dell'accertamento di una comune volontà delle parti di ridurre il preavviso, la ricorrente avrebbe dovuto contestare l'interpretazione del negozio mediante specifica deduzione della violazione delle regole ermeneutiche, e non limitarsi a lamentare motivazione apparente. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
Consente solo la denuncia per cassazione dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare la valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o eccezioni in sé considerate.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura che investe l'interpretazione di atti processuali richiede la compiuta trascrizione o specifica indicazione degli atti rilevanti, a pena di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è valutabile solo se la questione era effettivamente devoluta al giudice di merito; se la ricostruzione delle difese è diversa, la censura non può essere accolta.
art. 2113 c.c.
Le rinunce e transazioni concernenti diritti del lavoratore sono scrutinabili alla luce dei limiti di validità previsti dalla norma; la decisione richiama la possibile nullità ove l'oggetto sia indeterminato o investa diritti indisponibili.
art. 1418 c.c.
La rinuncia o transazione lavoristica può essere nulla per contrarietà a norme imperative o per difetto di un elemento essenziale, quale l'indeterminatezza dell'oggetto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
art. 1362 ss. c.c.
La critica all'interpretazione di un atto o negozio richiede la specifica deduzione della violazione dei criteri legali di ermeneutica.
art. 70 c.c.n.l.
Il termine di preavviso collettivo può essere derogato per concorde volontà delle parti, come ritenuto dal giudice di merito e non validamente censurato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, eccezioni, motivi di appello o singoli elementi istruttori.
- Chi contesta in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito a un atto o a una dichiarazione deve dedurre specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione e riportare compiutamente gli atti rilevanti.
- La motivazione è nulla solo quando sia radicalmente mancante o meramente apparente; non è sufficiente lamentare che il ragionamento del giudice sia sintetico o non convincente, se la ratio decidendi è comunque ricostruibile.
- Nel rapporto di lavoro, rinunce o transazioni che abbiano oggetto generico o indeterminato possono essere dichiarate nulle; inoltre non possono validamente comprendere diritti indisponibili.
- L'eccezione di omesso pagamento non è configurabile se la parte, nel giudizio di merito, ha in realtà impostato la difesa su una diversa allegazione negoziale o abdicativa senza contestare specificamente il credito azionato.
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