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Ordinanza

Ordinanza n. 1143/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Milano in data 19/06/2025 e comunicato in pari data. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\2\2026 : del provvedimento Prot. Uscita N.-OMISSIS- del 04/12/2025, notificato a mezzo PEC alla scrivente in pari data, con cui la Prefettura di Milano, a seguito di riesame, ha confermato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202502545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento prefettizio di conferma della revoca a seguito di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Milano il 19 giugno 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 4 dicembre 2025 con cui la Prefettura ha confermato la revoca dopo il riesame. La parte ricorrente ha riferito che il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta sarebbe stato impedito a proseguire l'attività, in ragione dell'asserita cessazione dell'attività imprenditoriale. L'amministrazione ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che l'impedimento non sarebbe riferibile all'originario datore di lavoro. Poiché la circostanza è decisiva ai fini della valutazione della legittimità della revoca, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire documentazione da entrambe le parti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve depositare la documentazione comprovante l'impedimento allegato, mentre l'amministrazione deve depositare la documentazione dimostrativa della non riferibilità dell'impedimento al datore di lavoro originario. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 14 maggio 2026. Nelle more, il TAR ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo non configurabile un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il Collegio ne ha richiamato i presupposti, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende da una circostanza di fatto controversa e non adeguatamente documentata, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, assegnando un termine per il deposito della documentazione rilevante, e differire la trattazione cautelare.
  • La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione della domanda cautelare.
  • Nel giudizio amministrativo, la documentazione istruttoria deve essere acquisita secondo il criterio della riferibilità dei fatti controversi: ciascuna parte è chiamata a produrre gli elementi documentali idonei a dimostrare la propria ricostruzione della vicenda.
  • L'oscuramento delle generalità della parte può essere disposto quando ricorrano i presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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