Cassazione Civile, Ordinanza n. 18646/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ex dipendente di una società di telecomunicazioni aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate su un'istanza di rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta al momento della liquidazione dell'indennità di fine rapporto, percepita in occasione del pensionamento avvenuto nel 2004 in regime di incentivo all'esodo. Il contribuente sosteneva che la disciplina fiscale applicata fosse discriminatoria per ragioni di sesso e che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, il termine decadenziale per chiedere il rimborso dovesse decorrere da tale pronuncia e non dalla data della ritenuta. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo tempestiva l'istanza del 10 febbraio 2009. In cassazione, l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il dies a quo del termine di 48 mesi dovesse coincidere con la data del versamento/ritenuta (9 febbraio 2004) e non con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata avviata a mezzo posta nei confronti delle controparti, ma l'Agenzia non aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate e quindi non aveva dato prova del perfezionamento della notificazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
È la norma invocata sul termine decadenziale per l'istanza di rimborso; l'Agenzia sosteneva che il termine decorresse dalla data della ritenuta/versamento, non dalla sentenza della Corte di giustizia.
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
È la disposizione fiscale che, secondo il contribuente, presentava un profilo di incompatibilità/disparità di trattamento rispetto al diritto unionale.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Cass. n. 5503 del 2020
È citata come precedente conforme sul principio per cui, senza prova della ricezione dell'atto, manca la prova del perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve dare prova del perfezionamento della notificazione del ricorso quando la stessa sia stata eseguita a mezzo del servizio postale; in mancanza degli avvisi di ricevimento, il ricorso è inammissibile.
- La mancata prova della ricezione dell'atto notificato impedisce di ritenere perfezionata la procedura notificatoria e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un vizio originario di notificazione, la Corte non esamina il merito della censura proposta.
- Per l'Amministrazione dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente, quando il pagamento avviene secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
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