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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14246 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato le sanzioni applicate per l'impiego, nel 2006, di un lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice tributario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130/2008; inoltre, ha contestato l'errata ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle sole dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori come prova della data di inizio del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla giurisdizione, ritenendo che nei precedenti gradi di giudizio si fosse formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice tributario, poiché il difetto non era stato eccepito tempestivamente. Ha invece accolto gli altri motivi: l'Amministrazione deve provare soltanto l'esistenza della prestazione lavorativa irregolare, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare una data di inizio successiva al 1° gennaio dell'anno dell'accertamento, così da limitare la sanzione. Le sole dichiarazioni del lavoratore non erano sufficienti e mancavano ulteriori elementi documentali; la sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73

    L'irrogazione della sanzione non richiede la prova dell'effettiva durata del rapporto, essendo sufficiente l'accertamento della prestazione lavorativa resa da un soggetto non risultante dalle scritture obbligatorie.

    L'Amministrazione deve dimostrare l'impiego del lavoratore irregolare; la durata del rapporto, rilevante per quantificare la sanzione, deve invece essere provata dal datore di lavoro quando intenda superare la presunzione legale di retrodatazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'attribuzione al giudice tributario delle controversie relative a sanzioni conseguenti alla violazione di norme non fiscali.

    Le controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare appartengono, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario; tuttavia, la questione non può essere rilevata tardivamente se si è formato un giudicato implicito sulla giurisdizione.

  • Codice di procedura civile, art. 37

    Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, nei limiti stabiliti dal giudicato implicito.

    La rilevabilità d'ufficio deve essere coordinata con l'economia processuale, la ragionevole durata del processo e la preclusione derivante dalla mancata contestazione della giurisdizione nei precedenti gradi.

  • Codice civile, artt. 2697, 2700, 2727 e 2728

    I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e dei fatti compiuti o constatati direttamente dal pubblico ufficiale; per le dichiarazioni di terzi costituiscono elementi valutabili liberamente. Le presunzioni possono sostenere l'accertamento, ma la prova della diversa durata del rapporto deve essere fornita dal datore di lavoro.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 144/2005

    È incostituzionale impedire al datore di lavoro di provare che il rapporto irregolare sia iniziato dopo il 1° gennaio dell'anno dell'accertamento; tale prova è necessaria per evitare una determinazione automatica e potenzialmente sproporzionata della sanzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 130/2008

    Ha escluso la giurisdizione tributaria sulle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di disposizioni non fiscali, ma la relativa questione è preclusa nel processo già coperto da giudicato implicito.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • In materia di lavoro irregolare, l'Amministrazione deve provare l'effettiva prestazione lavorativa non risultante dalla documentazione obbligatoria, ma non deve necessariamente dimostrare l'intera durata del rapporto.
  • Il datore di lavoro che contesta l'entità della sanzione deve fornire elementi concreti e documentali sulla data effettiva di inizio del rapporto; le sole dichiarazioni del lavoratore, soprattutto se non corroborate da altri elementi, possono non essere sufficienti.
  • Il verbale ispettivo ha piena efficacia probatoria per i fatti direttamente constatati dagli ispettori, mentre le dichiarazioni dei lavoratori e degli altri terzi sono valutate dal giudice insieme agli ulteriori elementi del caso.
  • La mancata esibizione dei libri obbligatori, delle lettere di assunzione o di contratti sottoscritti può costituire un quadro indiziario contrario al datore di lavoro e rafforzare la presunzione di pregressa instaurazione del rapporto.
  • Le questioni di giurisdizione devono essere sollevate tempestivamente: la mancata contestazione nei precedenti gradi può determinare un giudicato implicito, impedendo di far valere il difetto di giurisdizione in cassazione.
  • La decisione riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al periodo considerato; per casi attuali occorre verificare le successive modifiche legislative e l'autorità competente per l'impugnazione.

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