Ordinanza n. 161/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 3069/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, deducendo il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe acquisito né valutato una deposizione testimoniale potenzialmente favorevole e che non sarebbe esistita una reale situazione di conflittualità familiare idonea a giustificare il divieto di detenzione di armi. Il decreto prefettizio era stato adottato dopo un episodio di tensione interpersonale, inserito dall'Autorità di pubblica sicurezza in un contesto familiare di persistente e preesistente conflittualità, ritenuto indicativo di una carenza di affidabilità nell'uso delle armi.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure non fossero assistite da un adeguato fumus boni iuris. Il Collegio ha attribuito rilievo al fatto che l'episodio di conflittualità tra i soggetti imparentati coinvolti risultava storicamente accertato e che l'Amministrazione lo aveva valorizzato in modo non incongruente nell'ambito del giudizio prognostico previsto dall'art. 39 TULPS. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
art. 39 TULPS
La valutazione prefettizia sull'affidabilità nell'uso delle armi può fondarsi, in chiave prognostica, su un episodio di conflittualità storicamente accertato e inserito in un contesto familiare persistente e preesistente, purché valorizzato in modo non incongruente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione della sentenza di primo grado presuppone che le censure dedotte presentino un adeguato fumus boni iuris, valutato sulla base di una sommaria delibazione.
- Nel giudizio prognostico previsto dall'art. 39 TULPS, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare un episodio di conflittualità familiare storicamente accertato quale elemento indicativo di una carenza di affidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi, quando tale elemento sia considerato in modo non incongruente.
- La mancata acquisizione o valutazione di una deposizione potenzialmente favorevole non determina, nella fase cautelare, la sospensione dell'atto o della sentenza impugnata se gli ulteriori elementi di conflittualità risultano storicamente accertati e adeguatamente valorizzati dall'Amministrazione.
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