Cassazione Civile, Sentenza n. 20945/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32556/2019: la ricorrente chiedeva il rimborso del credito d'imposta relativo a dividendi percepiti dalla controllata italiana Jabil It ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito. La ricorrente sosteneva che, nonostante il riconoscimento nel Regno Unito di un meccanismo di 'underlying tax credit' che aveva evitato un effettivo esborso fiscale, si era comunque verificata una doppia imposizione e quindi spettava il credito convenzionale; l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere necessario un effettivo pagamento d'imposta nello Stato di residenza per riconoscere il credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il rimedio di revocazione per errore di fatto sia strettamente delimitato: deve trattarsi di fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente accertata dagli atti e decisivo per la decisione; non possono essere riaperte questioni di diritto, valutazioni di merito o controversie fondate su perizie e tesi difensive. La Corte ha quindi concluso che la presunta 'incontrovertibile' doppia imposizione non risulta dagli atti in modo tale da giustificare la revocazione e che la questione è invece di natura probatoria e interpretativa, propria del merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (21 ottobre 1988), art. 10, par. 4, lett. b)
La Corte ha interpretato la disciplina convenzionale come finalizzata a eliminare la doppia imposizione e dunque applicabile quando sussista una duplicazione effettiva dell'imposta; non sarebbe sufficiente la mera soggezione astratta a tassazione nel Paese di residenza, ma occorrerebbe la prova che il reddito sia concretamente assoggettato a imposizione.
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 27-bis (norma di attuazione della Direttiva madre-figlia)
Regola italiana che disciplina l'esenzione o il trattamento dei dividendi nell'ambito della direttiva madre-figlia; nella vicenda rilevata come motivo per il quale non erano state operate ritenute alla fonte dalla controllata italiana.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4); la Corte ne richiama il contenuto limitativo del rimedio revocatorio.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Definisce l'errore di fatto revocatorio come la supposizione di un fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente accertata dagli atti o la negazione di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; la Corte applica questi criteri restrittivi per escludere la revocazione.
Art. 111 Costituzione
Richiamato per spiegare i limiti del sistema delle impugnazioni e la ragione costituzionale della delimitazione della revocazione, coerentemente con il principio dell'effettività della tutela e della definitività delle decisioni.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma citata nella liquidazione delle spese di lite; la Corte dà atto dell'applicazione della disposizione per gli adempimenti contabili.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è consentita solo se l'errore riguarda fatti la cui verità risulti incontrovertibilmente desumibile dagli atti e documenti di causa; non è ammessa per questioni di diritto, di valutazione o perizie difensive.
- In materia di credito d'imposta convenzionale per dividendi, la giurisprudenza tende a richiedere la prova di una duplicazione effettiva della imposizione per riconoscere il credito: la mera soggezione astratta a tassazione nello Stato di residenza può non essere sufficiente.
- L'esistenza e l'effetto di meccanismi di credito interno nello Stato di residenza (es. underlying tax credit) costituiscono questioni tecnico-probatorie e di merito che vanno valutate dai giudici di merito e non possono essere rimesse al rimedio revocatorio della Cassazione salvo fatti incontrovertibili.
- Per ottenere riesame in sede di legittimità tramite revocazione occorre fornire documenti degli atti che dimostrino in modo oggettivo e incontrovertibile l'errore fattuale: perizie e argomentazioni difensive raramente soddisfano questo requisito.
- Le controversie su interpretazione e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni richiedono spesso una valutazione combinata di diritto e merito; le divergenze interpretative tra decisioni successive non giustificano automaticamente la revocazione di una pronuncia di legittimità preesistente.
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