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Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso n. 5917 del 2025: - della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università, in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024. quanto al ricorso n. 5957 del 2025: per l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell’Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale.

Giustizia amministrativa202505957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025, nonché la successiva rettifica, recanti approvazione degli atti e della graduatoria finale della procedura selettiva per incarichi di esperto amministrativo-contabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a selezione)

Prevale il privato

La controversia

I due ricorrenti, collocati rispettivamente al 42° posto e in posizione ancora inferiore, hanno impugnato gli atti conclusivi della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Le censure comuni hanno riguardato l'illegittimità del criterio previsto dall'avviso per l'attribuzione di fino a 20 punti alle «adeguate attitudini», intese come caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. Il criterio sarebbe stato privo di parametri, sottocriteri, indicatori e modalità applicative predeterminati; la Commissione si sarebbe limitata a riprodurre la formula dell'avviso nella scheda di valutazione, attribuendo punteggi numerici isolati, non motivati né verificabili. È stata inoltre contestata l'utilizzazione di una forbice estremamente ristretta, tra 8 e 10 punti su 20, per la generalità dei candidati, con conseguente appiattimento delle valutazioni e perdita della funzione selettiva del criterio. Il primo ricorrente ha dedotto anche disparità di trattamento nella valutazione dei titoli e delle esperienze rispetto a candidati con curricula comparabili o meno qualificati; il secondo ha contestato ulteriormente l'ammissione di candidati asseritamente privi dei requisiti minimi. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e ha sostenuto la sufficienza del voto numerico, richiamando la discrezionalità tecnica della Commissione. Alcuni controinteressati hanno dedotto l'improcedibilità per mancata prova dell'esecuzione della notifica per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.a. e ha respinto l'eccezione di improcedibilità relativa alla notifica per pubblici proclami, ritenendo sufficiente la prova aliunde dell'avvenuta pubblicazione, risultante dalle memorie del Ministero e di una controinteressata e non smentita dalle altre parti. Nel merito, ha accolto la censura comune, ritenendola assorbente. Il criterio delle «adeguate attitudini» era generico e indeterminato già nell'avviso e non era stato integrato dalla Commissione mediante sottoparametri, livelli di intensità, indicatori osservabili o una griglia logico-valutativa. Le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali dovevano invece essere ancorate a elementi desumibili e controllabili, come esperienze di coordinamento, incarichi con responsabilità relazionali o capacità comunicative documentate. In assenza di criteri predeterminati, il voto numerico non poteva svolgere funzione motivazionale, riducendosi a un'affermazione apodittica e non sindacabile. La concentrazione dei punteggi tra 8 e 10 su 20, senza spiegazione oggettiva, ha confermato l'assenza di un metodo valutativo sostanziale. Poiché il criterio incideva per 20 punti su 100 e il divario tra i ricorrenti e l'ultima posizione utile era inferiore a 5 punti, il vizio era concretamente lesivo e strutturale. Il Tribunale ha quindi annullato gli atti impugnati e l'intera graduatoria relativa al profilo Codice 02, escludendo la possibilità di un riesame individuale, che avrebbe comportato l'introduzione ex post di criteri nuovi e una violazione della parità di trattamento. Sono state assorbite le ulteriori censure. Il Ministero e i controinteressati intervenuti sono stati condannati alle spese, quantificate in euro 3.000 per ciascun ricorrente, di cui euro 2.000 a carico del Ministero ed euro 1.000, in solido, a carico dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    Individua la base normativa per il conferimento, mediante contratti di lavoro autonomo, degli incarichi di esperto oggetto della procedura selettiva.

  • art. 70, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o titolo, quando la loro trattazione congiunta favorisce l'unitarietà della decisione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; la relativa prova può risultare anche aliunde quando l'effettiva conoscibilità dell'impugnazione da parte dei controinteressati sia comunque assicurata.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, un criterio attributivo di un punteggio significativo deve essere formulato mediante parametri, sottocriteri o indicatori sufficientemente determinati da consentire ai candidati di comprendere l'oggetto della valutazione e al giudice di verificarne l'esercizio.
  • Quando il bando enuncia in termini generici un criterio valutativo relativo ad attitudini personali, relazionali o motivazionali, la Commissione deve integrarlo prima delle valutazioni mediante indicatori osservabili, controllabili e coerenti con la documentazione esaminata; non può lasciare il giudizio privo di vincoli metodologici.
  • Il voto numerico può assolvere all'obbligo di motivazione soltanto se inserito in un sistema valutativo previamente strutturato, con criteri generali, graduazioni del merito e corrispondenze intelligibili tra gli elementi valutati e il punteggio; in mancanza, il numero isolato è apodittico e non verificabile.
  • Quando l'illegittimità riguarda strutturalmente il criterio e il metodo di valutazione utilizzati per tutti i candidati, il vizio investe l'intero segmento procedurale e impone l'annullamento della graduatoria, non un riesame individuale basato su criteri elaborati successivamente, incompatibili con parità di trattamento e par condicio.
  • L'incidenza potenzialmente determinante del criterio viziato sul punteggio complessivo rende concreto e attuale il pregiudizio anche quando non sia dimostrato che una diversa valutazione avrebbe certamente modificato la graduatoria, se il margine tra il candidato e l'ultima posizione utile è inferiore al punteggio attribuibile secondo il criterio illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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