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Sentenza

Sentenza n. 3387/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti 1) dell’esito della prova scritta di parte ricorrente nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02, per come visionabile nell’area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it reso in data 22.10.2025; 2) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 3) dei verbali inerenti alla formulazione e la validazione dei quesiti n. 1 e 30; 4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 5) del bando di concorso, over ritenuto opportuno; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; b. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +2,00 punti sui quesiti numeri n. 1 e n. 30 [+0,75 - (- 0,25)] x 2 e per i motivi individuati in narrativa; e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale pari a 21,25 nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli di servizio posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul titolo di servizio; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente. Con richieste istruttorie.

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per assistenti del Ministero della Giustizia, con punteggio di 19,25/30 e mancato riconoscimento di risposte ritenute corrette ai quesiti n. 1 e n. 30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata non idonea perché aveva conseguito 19,25/30, inferiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando, ha impugnato l’esito della prova scritta, la prova stessa nelle parti di interesse, i verbali relativi alla formulazione e validazione dei quesiti n. 1 e n. 30, i verbali di correzione e gli atti connessi. Ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione della par condicio concorsorum, del favor partecipationis, dell’art. 51 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché disparità di trattamento. Quanto al quesito n. 1, relativo alle pagine comprese tra l’ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell’ottavo di un’enciclopedia composta da otto volumi di 600 pagine ciascuno, ha sostenuto che il quesito fosse ambiguo e che nessuna delle risposte proposte fosse esatta, indicando come più corretta la risposta di 1.800 pagine anziché quella di 2.400 individuata dall’Amministrazione. Quanto al quesito n. 30, concernente la falsità dell’affermazione “nessun cane è docile”, ha sostenuto che le risposte “qualche cane è docile” e “almeno un cane è docile” fossero logicamente equivalenti e, quindi, entrambe corrette. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di due punti aggiuntivi e del punteggio complessivo di 21,25, nonché l’attribuzione del punteggio per il titolo di servizio e la collocazione in posizione utile nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia estraneo al procedimento concorsuale. Nel merito ha respinto il ricorso, rilevando che la scelta e la valutazione dei quesiti concorsuali sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, manifesta irragionevolezza della risposta prescelta o di adeguata prova, almeno indiziaria, dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione amministrativa. Ha tuttavia precisato che, nei test a risposta multipla, l’Amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, con una sola risposta indubitabilmente esatta, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile. Quanto al quesito n. 1, il Collegio ha ritenuto corretta la risposta di 2.400 pagine, considerando la disposizione ordinaria dei volumi in libreria, con il dorso verso l’esterno, la prima pagina a destra e l’ultima a sinistra, e il computo di tutte le pagine dal quinto all’ottavo volume. Quanto al quesito n. 30, ha ritenuto corretta esclusivamente la risposta “almeno un cane è docile”: dalla falsità dell’affermazione “nessun cane è docile” deriva necessariamente l’esistenza di almeno un cane docile, ma non necessariamente di più di uno. Il TAR ha quindi escluso sia l’ambiguità dei quesiti sia l’equivalenza logica tra le risposte sub b) e sub c). Il ricorso è stato definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 6 del bando di concorso

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla formulazione e alla valutazione dei quesiti della prova scritta, ma il TAR ha escluso l’illegittimità dell’operato amministrativo.

  • art. 51 Cost.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione all’accesso agli uffici pubblici, ma il giudice non l’ha ritenuta fondata.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza e la dedotta disparità di trattamento non risultano violati, poiché i quesiti e le relative risposte sono stati ritenuti correttamente formulati e valutati.

Massime di principio

  • La formulazione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale a risposta multipla rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole oppure il candidato fornisca prova, anche solo indiziaria, dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione amministrativa.
  • Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, l’Amministrazione deve predisporre domande chiare, complete e non ambigue, caratterizzate dalla presenza di una sola risposta indubitabilmente esatta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o soltanto approssimativamente più accettabile.
  • La valutazione della correttezza di un quesito deve essere compiuta considerando il significato complessivo della domanda, le premesse fornite e il contesto logico nel quale essa è formulata, non isolando singole espressioni dal loro ordinario significato e dalla struttura del test.
  • Dalla falsità dell’affermazione secondo cui nessun appartenente a un insieme possiede una determinata qualità deriva necessariamente che almeno un appartenente all’insieme possiede quella qualità, ma non deriva necessariamente che più di uno la possieda; pertanto, in un quesito a risposta multipla, le espressioni “almeno uno” e “qualche” possono non essere equivalenti se il contesto attribuisce a quest’ultima un significato non necessariamente esistenziale minimo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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