Cassazione Penale, Sentenza n. 34205/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano; i motivi contestavano il metodo di valutazione della prova adottato in merito alla responsabilità penale della ricorrente, in particolare la valutazione circa il possesso e l'uso di un'autovettura e la presenza della imputata sul luogo dei fatti. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del peso degli elementi indiziari già esaminati in sede di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta aspecificità dei motivi, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una richiesta di riesame del merito e della valutazione della prova, vietata in sede di legittimità, e ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro, logico e coerente la valutazione degli elementi (silenzio della imputata, possesso e uso del veicolo, elementi indiziari di presenza). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata in considerazione della consolidata giurisprudenza e della non particolare complessità della questione.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto sulla scorta della norma che disciplina il procedimento telematico. Citata come dato procedurale senza incidenza sul merito della decisione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n.11194/2012, Rv.252178)
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178
Principio secondo cui la Corte di legittimità non può procedere a una nuova valutazione del merito o ad attribuire un diverso significato ai medesimi dati probatori già valutati dal giudice di merito.
Sezioni Unite, n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Affermato che l'illogicità della motivazione deve essere di macroscopica evidenza (ictu oculi) per poter essere rilevata in sede di legittimità; difetti minori o alternative interpretative non giustificano l'annullamento.
Sezioni Unite, n. 47289 del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003, Rv. 226074
Conferma il limite del sindacato di legittimità: non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito salvo vizi di motivazione di macroscopica evidenza.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono aspecifici e mirano a ottenere una rivalutazione del merito o del peso della prova già esaminata dal giudice di merito.
- Per assurgere a vizio rilevabile in sede di legittimità, l'illogicità della motivazione deve essere di evidente portata (ictu oculi); difetti minori o alternative interpretative non sono sufficienti.
- Il silenzio dell'imputato può assumere valore probatorio se valutato insieme ad altri elementi indiziari: la Corte di merito può ritenere probante il combinato disposto di possesso/uso del veicolo e altri indizi per affermare la presenza e la guida.
- In caso di inammissibilità manifesta del ricorso è frequente la condanna alle spese e, se non emergono giustificazioni, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda o contributo alla cassa delle ammende.
- Quando la questione è di diritto consolidato e non particolarmente complessa, la Corte può adottare motivazione in forma semplificata.
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