Sentenza del 17/05/2017 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Fideiussione - Decreto ingiuntivo - Trattamento fiscale - Determinazione dell'imposta in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore per recuperare dal debitore principale le somme versate al creditore garantito in adempimento della fideiussione, somme originariamente assoggettate a IVA. Si contestava l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa.
La decisione
È stato affermato che al decreto ingiuntivo si applica l’imposta di registro in misura fissa. La condanna riguarda infatti un’obbligazione identica, anche sotto il profilo fiscale, a quella garantita. Il trattamento tributario deve essere determinato in base alla natura oggettiva, unitaria e inscindibile dell’operazione, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito il pagamento. Il fideiussore, dopo aver adempiuto, subentra nella posizione attiva del creditore principale e beneficia dei medesimi diritti, anche fiscali.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi
Quando il decreto ingiuntivo riguarda il recupero di somme relative a un’operazione soggetta a IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, anche se il provvedimento è ottenuto dal fideiussore anziché dal creditore originario.
Disciplina della fideiussione e della surrogazione del fideiussore
Il fideiussore che paga il debito garantito si sostituisce al creditore nella posizione attiva del rapporto obbligatorio e può esercitare i medesimi diritti spettanti al creditore principale.
Massime di principio
- Per determinare l’imposta di registro occorre considerare la natura oggettiva e sostanziale dell’operazione, non soltanto l’identità del soggetto che agisce in giudizio o che ha effettuato il pagamento.
- Se il fideiussore recupera dal debitore somme pagate in relazione a un’operazione originariamente soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo conserva il medesimo trattamento fiscale e l’imposta di registro è applicata in misura fissa.
- L’adempimento del fideiussore non crea una nuova obbligazione fiscalmente autonoma: il diritto di regresso o di surrogazione mantiene il collegamento con l’obbligazione garantita.
- In situazioni analoghe, bisogna verificare se l’operazione sottostante sia soggetta a IVA e se il fideiussore agisca per recuperare esattamente le somme versate in adempimento della garanzia.
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