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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51711/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Brescia, che in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. del 22/06/2023 che aveva applicato a Roberto Depedro la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente era gravemente indiziato dei reati di partecipazione a un'associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio, nonché del pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Il ricorso era articolato in quattro motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, prima della decisione di Cassazione, i difensori del ricorrente hanno trasmesso atto di rinuncia al ricorso (datato 02/11/2023), contestualmente comunicando che il G.i.p. con provvedimento del 16/10/2023 aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Alla luce della rinuncia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indicato come la norma che disciplina il riesame che il Tribunale di Brescia aveva svolto nel confermare la misura della custodia cautelare applicata dal G.i.p.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico dell'inammissibilità: la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente resa e documentata prima della decisione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e documentata al ricorso per cassazione rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare il merito.
  • La sostituzione della misura cautelare (es. carcere con arresti domiciliari) può rendere la controversia sostanzialmente mutata, e il difensore può decidere di rinunciare al gravame; in tal caso la Cassazione dichiara l'inammissibilità per rinuncia.
  • La rinuncia deve risultare da atto chiaro, sottoscritto dal ricorrente e/o autenticato come richiesto, e va trasmessa alla Corte: la sua produzione in udienza o per iscritto è decisiva per l'inammissibilità.
  • Anche quando il Pubblico Ministero chieda l'inammissibilità, la decisione di dichiarare inammissibile si fonda sulla effettiva rinuncia del ricorrente; la Corte non entra nel merito una volta accertata la rinuncia.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali: il ricorrente deve valutare il costo processuale e le conseguenze prima di rinunciare al ricorso.

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