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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04508/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sulla pena, sugli aumenti per recidiva e continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Dai passaggi riportati emerge che i tre motivi miravano a censurare esclusivamente il trattamento sanzionatorio: la dosimetria della pena, gli aumenti applicati per la recidiva e per la continuazione, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche e non consentite, perché prive di specifiche ragioni e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già richiamato elementi decisivi e la decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione agli aumenti di pena per recidiva, ritenuti correttamente motivati dal giudice di appello.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione agli aumenti di pena a titolo di continuazione, considerati congruamente motivati.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare il trattamento sanzionatorio in modo generico, senza indicare specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è immune da censura se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti rilevanti e si confronta con i criteri applicati per aumenti o diminuzioni di pena, inclusi quelli per recidiva e continuazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ne abbia dato una motivazione congrua e sorretta da elementi concreti.
  • La contestazione della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma deve evidenziare un vizio effettivo della motivazione o della legalità della determinazione sanzionatoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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