Cassazione Penale, Ordinanza n. 04508/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sulla pena, sugli aumenti per recidiva e continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Dai passaggi riportati emerge che i tre motivi miravano a censurare esclusivamente il trattamento sanzionatorio: la dosimetria della pena, gli aumenti applicati per la recidiva e per la continuazione, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche e non consentite, perché prive di specifiche ragioni e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già richiamato elementi decisivi e la decisione di primo grado.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione agli aumenti di pena per recidiva, ritenuti correttamente motivati dal giudice di appello.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione agli aumenti di pena a titolo di continuazione, considerati congruamente motivati.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare il trattamento sanzionatorio in modo generico, senza indicare specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è immune da censura se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti rilevanti e si confronta con i criteri applicati per aumenti o diminuzioni di pena, inclusi quelli per recidiva e continuazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ne abbia dato una motivazione congrua e sorretta da elementi concreti.
- La contestazione della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma deve evidenziare un vizio effettivo della motivazione o della legalità della determinazione sanzionatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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