Cassazione Penale, Sentenza n. 10617/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di applicazione della "continuazione" tra reati oggetto di più condanne. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto assente l'unitarietà della programmazione criminosa, evidenziando rivolte interne e contrapposizioni nei sodalizi che avrebbero determinato diversità della compagine e del ruolo dell'istante. Il difensore ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando che in una sentenza anteriore (16/11/2017) era già stata riconosciuta la continuazione tra reati associativi e estorsivi e che l'ordinanza non ha spiegato in quale modo i rivolgimenti interni avrebbero inciso sulla volontà delittuosa del condannato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per la configurabilità della continuazione tra reati associativi (anche di tipo mafioso) è necessario valutare la natura dei sodalizi, la concreta operatività, la continuità temporale, i programmi operativi perseguiti e la compagine che li realizza, e non è sufficiente la sola omogeneità del tipo di reato. È stato osservato che variazioni nella compagine (nuove adesioni, defezioni) o l'estensione dell'attività a reati diversi non comportano necessariamente una rottura della continuità. Nel caso concreto il ricorrente aveva sempre commesso estorsioni e rapine per procurare denaro al clan, in tempi, luoghi e con modus operandi sovrapponibili, e non risultava che l'associazione originaria avesse cessato o che vi fosse un diverso "pactum sceleris". L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio, in diversa composizione.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569
Attribuisce rilievo alla valutazione della natura dei sodalizi, della concreta operatività e della continuità temporale per la configurazione della continuazione tra reati associativi.
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (dep. 2017), Napolitano, Rv. 268786
Sottolinea che non è sufficiente valutare la natura permanente del reato associativo e l'omogeneità delle condotte; occorre valutare i programmi operativi e la compagine che concorre alla loro formazione.
Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106
Conferma l'approccio che richiede una valutazione approfondita degli elementi fattuali relativi all'organizzazione e alla continuità delle condotte per determinare la continuazione.
Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Rv. 253416
Richiamata per affermare che, in assenza di prova che l'associazione originaria abbia cessato o che sia intervenuto un diverso pactum sceleris, non può escludersi la continuità tra partecipazioni associative successive.
Corte Cost., n. 183 del 2013
Richiamata sul punto della valutazione in diversa composizione fisica del giudice, applicata qui per disporre il rinvio ad altra composizione della Corte d'Appello.
Massime di principio
- Per accertare la "continuazione" tra reati associativi (anche di tipo mafioso) non è sufficiente la mera omogeneità tipologica delle fattispecie; occorre valutare la natura dei sodalizi, la continuità operativa e temporale, i programmi criminosi perseguiti e la compagine coinvolta.
- Variazioni della compagine (nuove adesioni, defezioni) o l'estensione dell'attività a reati differenti non determinano automaticamente una rottura della continuità; va invece valutato se sia proseguito lo stesso programma criminoso o un medesimo pactum sceleris.
- È rilevante l'analisi del fine perseguito (es. procurare risorse al clan, pagamento di "stipendi" agli affiliati), del modus operandi, del luogo e del tempo delle condotte: sovrapponibilità di questi elementi favorisce il riconoscimento della continuazione.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve spiegare concretamente in che modo eventi quali rivolgimenti interni o contrapposizioni abbiano inciso sulla volontà e sul ruolo del singolo imputato; mere asserzioni generiche sono insufficienti.
- Se la decisione impugnata non applica correttamente i principi giurisprudenziali sulla continuazione, la Cassazione può annullare e rinviare perché la materia venga valutata nuovamente, anche in diversa composizione del collegio.
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