Sentenza n. 5265/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative – Ripartizione Salute - Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” unitamente agli inerenti allegati, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano il 12 dicembre 2022 e comunicato con nota prot. p_bz 19.12.2022 1017907 ricevuta il 30 dicembre 2022, in particolare nella parte in cui impongono alla ricorrente di concorrere all'importo di ripiano, determinato come risultante dalle tabelle di cui all'allegato A del decreto, ed alla luce del superamento del tetto di spesa indicato all'allegato B; - della comunicazione di avvio del procedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicata sul portale istituzionale provinciale il 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, e dalla Direttrice tecnico assistenziale, dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30/11/2022, recante “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e relativi allegati, pubblicato nell'albo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige il 01/12/2022; - del decreto n. 545 del 13 gennaio 2023 del Direttore di Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative - Ripartizione Salute - Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 – Rinvio termini”, pubblicato sul portale istituzionale provinciale in pari data, nella parte in cui, nel recepire il rinvio del termine per il pagamento al 30 aprile 2023, conferma la debenza degli importi come già quantificati nel precedente decreto n. 24408/2022 e nei relativi allegati A e B anche con riferimento alle quote a carico della ricorrente; nonché, per quanto possa occorrere, per l'annullamento - del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto, ai sensi dell'art. 9ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n.159 del 10 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 144; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (allo stato non conosciuta); - della e-mail prot. prov.le 0545641 del 14 agosto 2019 e relativi allegati (allo stato non conosciuta) con cui la Provincia Autonoma di Bolzano avrebbe dato riscontro con e-mail dell'ufficio provinciale competente del 16 settembre 2019 (parimenti non conosciuta) all'obbligo di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 05.08.2022 (allo stato non conosciuta); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14.9.2022 e della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022, repertorio atti n. 213/CSR; - di qualsiasi altro provvedimento, atto o documento, presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati,ancorché non conosciuto, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Individuale di Diritto Tedesco Reas Medical di Arcangela Senisi il 2/8/2023: - del Decreto della Provincia autonoma di Bolzano – Südtirol – Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative - Ripartizione Salute, Ufficio Governo Sanitario, n. 10686/2023 del 15.06.2023, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, avente ad oggetto “importo del pay back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e relativi allegati, - della deliberazione del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dalla Direttrice Tecnico Assistenziale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023, pubblicato il 13.06.2023, e relativi allegati, in particolare nella parte in cui impongono alla ricorrente di concorrere all'importo di ripiano, rideterminato come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1 del decreto, sostitutivo dell'“allegato A di cui al decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12 dicembre 2022”; - di qualsiasi altro provvedimento, atto o documento, presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti provinciali di quantificazione e richiesta del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché atti presupposti ministeriali e interistituzionali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base dell'articolo 9-ter del d.l. 78/2015 e degli atti ministeriali e interistituzionali presupposti, ha determinato il fatturato rilevante e posto a suo carico una quota del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti provinciali di validazione e certificazione del fatturato, il rinvio dei termini di pagamento, i successivi provvedimenti di rideterminazione dell'importo, nonché i decreti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare e gli ulteriori atti presupposti o connessi. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, versando il 25 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti provinciali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, poiché la ricorrente aveva effettuato l'integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento e la Provincia aveva adottato il provvedimento ricognitivo delle imprese che avevano pagato il payback in misura ridotta, con relativa documentazione contabile. In base alla disposizione sopravvenuta, tale versamento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. La sentenza non esamina nel merito le censure rivolte agli atti impugnati, poiché l'estinzione dell'obbligazione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, come previsto dalla disciplina applicata.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue ex lege l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e determina, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando un'apposita disposizione sopravvenuta prevede che il versamento integrale di una quota ridotta estingua l'obbligazione amministrativa oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'effettuazione del pagamento e il provvedimento amministrativo che lo accerta determinano la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti di quantificazione dell'obbligazione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata senza esaminare nel merito le censure di illegittimità degli atti impugnati quando la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione elimina l'interesse concreto alla decisione.
- Quando la norma sopravvenuta collega espressamente la cessazione della materia del contendere alla definizione agevolata dell'obbligazione, le spese di lite sono compensate secondo la previsione legislativa.
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