Sentenza n. 26/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la condanna del Comune di Falconara Albanese al risarcimento del danno derivante dal periodo di occupazione appropriativa a far data dal 21 aprile 2012 e fino al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di 93.166,37 o, in subordine, nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta e per il diverso periodo di tempo calcolato di giustizia, oltre ulteriori interessi moratori fino alla data dell’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata restituzione di un terreno e conseguente richiesta di risarcimento per il periodo successivo alla transazione che aveva previsto la retrocessione del bene
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato in euro 93.166,37 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per l’occupazione del terreno dal 21 aprile 2012 al 30 settembre 2021. Il bene era stato oggetto, nel 2001, di occupazione temporanea e urgente finalizzata a lavori di recupero e riqualificazione del centro storico, senza successiva emanazione del decreto di esproprio. La precedente proprietaria aveva promosso un giudizio civile per ottenere il risarcimento da occupazione appropriativa; tale controversia era stata definita nel 2012 mediante transazione, con la quale il Comune si era obbligato a retrocedere il terreno, previa pulizia, e a corrispondere una somma a tacitazione della lite. Subentrati nella proprietà per successione, i ricorrenti hanno lamentato l’omessa restituzione sino al 1° ottobre 2021 e hanno qualificato la protratta occupazione come occupazione acquisitiva, chiedendo il risarcimento del danno. Il Comune si è difeso principalmente sulla quantificazione del risarcimento e sulla classificazione del bene. Il TAR ha rilevato d’ufficio, sottoponendola alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Pur riconoscendo che le controversie in materia espropriativa possono rientrare, nei limiti previsti dalla legge, nella giurisdizione esclusiva amministrativa, il Collegio ha ritenuto decisiva la transazione intervenuta nel precedente giudizio civile. Con tale contratto le parti avevano definito la lite relativa all’occupazione senza titolo e il Comune aveva assunto una specifica obbligazione contrattuale di restituzione del bene previa pulizia. La mancata restituzione successiva alla transazione costituisce quindi inadempimento di un’obbligazione contrattuale e l’eventuale risarcimento deriva dall’inadempimento negoziale, non da un comportamento ancora collegato all’esercizio del potere amministrativo o inserito nella vicenda espropriativa originaria. La controversia successiva alla transazione appartiene pertanto interamente al diritto privato e non è attratta dalla giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si estende alla controversia successiva alla transazione quando la pretesa deriva dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale autonoma e non da un comportamento ancora collegato all’esercizio del potere espropriativo.
art. 1965 c.c.
1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
La transazione può definire la lite originaria e regolare rapporti successivi, tra cui l’obbligo del Comune di restituire il bene; da tale obbligo nasce una vicenda negoziale distinta da quella amministrativa originaria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni e degli effetti previsti dalla norma.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, come il possibile difetto di giurisdizione, prima della decisione.
Massime di principio
- Quando una lite relativa a un’occupazione senza titolo o a una vicenda espropriativa viene definita mediante transazione, gli obblighi assunti con il contratto determinano una cesura tra la vicenda amministrativa originaria e quella successiva regolata dal negozio.
- La domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione dell’obbligo contrattuale di restituzione di un bene, assunto da un’amministrazione in una transazione, riguarda un inadempimento di diritto privato e appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se l’obbligazione trae origine da una precedente occupazione espropriativa.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed espropriativa non comprende controversie che, dopo la transazione, non siano più collegate all’esercizio del potere amministrativo ma riguardino esclusivamente l’esecuzione di obbligazioni negoziali.
- La declinatoria della giurisdizione amministrativa consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →