Sentenza n. 1833/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, n. 3228/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 9467/2022 e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale n. 15718/2023 del 18/09/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro sul pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 3228/2023, corretta con ordinanza n. 15718/2023, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 4.302,14, oltre interessi legali dalle singole scadenze. La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva; è stata notificata al Ministero il 22 ottobre 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risulta intervenuta l'esecuzione. Ha affermato che la sentenza civile possiede immediato valore conformativo-ordinator io nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza della ricorrente e da operare nei successivi 60 giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolati dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell'ottemperanza.
art. 4 d.lgs. n. 104/2010
La sentenza richiama il potere del giudice amministrativo di assicurare l'attuazione del giudicato attraverso il giudizio di ottemperanza, anche quando il giudicato deriva da una pronuncia del giudice ordinario.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato obbligo conformativo-ordinator io, il cui contenuto consiste nel conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è esperibile quando il giudicato sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo ratione muneris e consentendogli di delegare le attività a un altro dirigente dell'ufficio.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato, anche dopo l'insediamento del commissario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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