Sentenza n. 5501/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della nota Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di Caserta, resa in risposta all’istanza del -OMISSIS-, con la quale è stato limitato l’accesso agli atti richiesto, per il giorno -OMISSIS-, ai soli atti ivi indicati; - nonché del verbale di accesso del giorno -OMISSIS- presso la stessa Prefettura; e per l’accertamento del diritto e interesse della ricorrente all’esercizio dell’accesso come da istanza, con ordine di consentire lo stesso mediante esame e copia dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota prefettizia di limitazione dell’accesso documentale e verbale relativo all’accesso, con richiesta di ostensione di documenti istruttori posti a fondamento dell’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società, destinataria di un’interdittiva antimafia già impugnata con separato ricorso, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota con cui la Prefettura aveva limitato l’accesso ai documenti richiesti e contro il verbale dell’accesso, nel quale erano state consegnate soltanto alcune carte, tra cui il decreto di revoca del controllo giudiziario, un’altra interdittiva e verbali del Gruppo ispettivo antimafia. Ha dedotto l’assenza di motivazione della selezione, la mancata indicazione di specifiche cause ostative previste dall’art. 24 l. 241/1990 e dall’art. 3 D.M. 16 marzo 2022 e la necessità dei documenti per difendersi nel giudizio contro l’interdittiva. Le richieste riguardavano, tra l’altro, note informative e relativi allegati espressamente richiamati nell’interdittiva, richieste prefettizie agli organi investigativi e risultanze istruttorie; erano stati chiesti anche, in termini generici, tutti gli altri atti del procedimento e accertamenti non meglio individuati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha riconosciuto un interesse conoscitivo attuale, concreto e personale, con finalità difensiva, per le note informative, gli allegati, le richieste agli organi investigativi e gli altri documenti specificamente indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell’istanza, poiché espressamente menzionati nell’interdittiva e necessari alla tutela giurisdizionale della società. La Prefettura non aveva motivato la limitazione né rappresentato circostanze concrete riconducibili alle esclusioni dell’art. 24 l. 241/1990 o dell’art. 3 D.M. 16 marzo 2022. È stata respinta la tesi erariale secondo cui i documenti già consegnati sarebbero stati sufficienti per la difesa: l’amministrazione detentrice non può selezionare gli atti ostensibili in base a una propria valutazione della loro rilevanza, e l’eventuale diniego richiede la specifica motivazione del pregiudizio concreto agli interessi protetti. Le richieste ai punti 10, 11 e 12 sono state ritenute inammissibili perché formulate in modo generico ed esplorativo ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. 241/1990; i documenti ai punti 7 e 8 risultavano già consegnati. Il TAR ha annullato in parte qua il diniego e ordinato l’ostensione dei documenti specificamente individuati, consentendo soltanto omissis circoscritti e motivati, indispensabili per esigenze di segretezza relative a indagini in corso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La società ricorrente – colpita da interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di Caserta, impugnata con ricorso n.r.g. 5174/24 – ha agito nel presente giudizio ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale la medesima Prefettura, in risposta all’istanza ostensiva del -OMISSIS-, ha limitato l’accesso documentale richiesto dalla ricorrente ai soli atti ivi indicati.
La controversia sulla limitazione dell’accesso documentale è stata trattata con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Per contro i restanti documenti – ossia quelli indicati ai nn. 10, 11 e 12, atteso che quelli indicati ai nn. 7 e 8 sono stati già consegnati – appaiono, invece, troppo genericamente individuati dall’istante (“tutti gli altri atti, relazioni, note informative presenti al procedimento” [n. 11], ovvero “ogni altro atto presente all’istruttoria” [n. 12], ovvero “Accertamenti esperiti da Forze di Polizia” [n. 10]), con la conseguenza che l’istanza, in parte qua, assume carattere esplorativo, rivelandosi inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.
L’accesso non può avere carattere esplorativo: le richieste formulate genericamente, senza individuare i documenti, sono inammissibili.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’interesse del ricorrente è dunque qui ‘qualificato’ dalla necessità (difensiva) di tutelare la propria sfera giuridica, e quindi dalla esigenza di ottenere i documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria “per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990).
La necessità di difendersi contro un’interdittiva antimafia impugnata in giudizio qualifica l’interesse all’accesso quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela della sfera giuridica dell’istante.
art. 3 D.M. 16 marzo 2022
Secondo la corrente interpretazione “in senso non strettamente letterale” del cit. art. 3 (T.A.R. Campania, Napoli sez. I, 26/02/2026, n. 1382, e 17/01/2024, n. 446; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 4427/2020), infatti, costituisce specifico onere dell’Amministrazione, nel negare l’accesso ai documenti richiesti, quello di circostanziare e motivare adeguatamente sul concreto pregiudizio che l’accesso potrebbe altrimenti recare ai superiori interessi protetti: e questo vieppiù in ragione della strumentalità dell’accesso in questione rispetto alla tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi documentata dalla parte istante.
Anche per i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi alla documentazione antimafia, l’amministrazione che nega l’accesso deve motivare in modo circostanziato il concreto pregiudizio per gli interessi protetti; l’esigenza difensiva documentata rafforza tale onere.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è riconoscibile quando il richiedente dimostri un interesse attuale, concreto e personale e la necessità dei documenti per curare o difendere la propria sfera giuridica, anche in un giudizio già promosso contro un’interdittiva antimafia.
- La limitazione o il diniego di accesso a documenti istruttori relativi alla documentazione antimafia richiedono l’indicazione e la motivazione circostanziata del concreto pregiudizio che l’ostensione arrecherebbe agli interessi protetti; non è sufficiente un’esclusione generalizzata o una selezione basata sulla valutazione dell’amministrazione circa la sufficienza degli atti già consegnati per la difesa.
- È inammissibile, perché esplorativa, l’istanza che chieda genericamente tutti gli altri atti o accertamenti presenti nel procedimento senza individuarli in modo sufficientemente specifico.
- L’ordine di ostensione può consentire omissis circoscritti e motivati, limitati alle parti indispensabili per tutelare esigenze di segretezza relative a indagini in corso.
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