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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22941/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per concorso in rapina pluriaggravata (uso di arma e posto la vittima in stato di incapacità). Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione delle garanzie procedurali per notifica, deducendo di non aver avuto conoscenza del processo perché detenuto in Romania dal 28/10/2017 al 19/07/2019; si lamenta la mancata esecuzione delle notifiche nelle forme previste per gli imputati detenuti (art.156 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite n.12778/20) e sostiene il proprio legittimo impedimento; (2) errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito: il ricorrente afferma di non aver materialmente colpito o derubato la vittima, di essersi limitato ad attirarne l'attenzione e che la ricostruzione del concorso con altro coimputato è infondata (anche a causa della distanza tra i soggetti), mentre la corte avrebbe travisato dichiarazioni e elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è generico e non confuta la motivazione della corte d'appello che aveva rilevato che le notifiche (avviso chiusura indagini, rinvio a giudizio, fissazione udienza preliminare) erano state eseguite anteriormente all'inizio della detenzione; il secondo motivo è inammissibile perché costituisce una censura generica della valutazione del compendio probatorio senza indicare vizi di manifesta illogicità o violazioni di legge. La corte ha ritenuto sussistenti indizi e riscontri (possesso del telefono da parte della madre, dichiarazioni della persona offesa, accuse del coimputato) idonei a sostenere la responsabilità in forma di concorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 156 cod. proc. pen.

    Le notifiche in favore di imputati detenuti devono essere eseguite secondo le modalità previste dall'art.156 c.p.p.; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la questione non incidesse sulla regolarità del procedimento perché le notifiche rilevanti erano state eseguite prima dell'inizio della detenzione.

  • Sentenza Sezioni Unite 27 febbraio 2020 n.12778

    La pronuncia delle Sezioni Unite afferma che le notifiche per imputati detenuti devono seguire le modalità dettate dall'art.156 c.p.p. anche quando la detenzione riguardi un procedimento diverso; la difesa l'ha invocata per sostenere l'illegittimità delle notifiche, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la richiamata regola non operante nel caso concreto perché le notifiche erano state eseguite anteriormente alla detenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della corte di merito: censure generiche o pedisseque reiterazioni dei rilievi di grado sono di solito dichiarate inammissibili.
  • Le impugnazioni sulla regolarità delle notifiche a imputati detenuti devono dimostrare concretamente che non sono state osservate le modalità previste (art.156 c.p.p.) e che la detenzione ha effettivamente impedito la partecipazione: non basta l'affermazione astratta di non conoscenza del processo.
  • Quando si contesta la valutazione del materiale probatorio in Cassazione occorre indicare vizi di motivazione manifesti (contraddizioni, illogicità palese, omissioni di elementi decisivi) o violazioni di legge, non il semplice dissenso sulla valutazione compiuta dai giudici di merito.
  • Elementi indiziari concatenati (ritrovamento/uso del bene provento, dichiarazioni della persona offesa, accuse del coimputato) possono giustificare, anche in forma concorsuale, la condanna quando non emergano errori logici evidenti nella valutazione.
  • Chi è detenuto all'estero deve curare la tempestiva dimostrazione del proprio impedimento e la prova della mancata ricezione delle notifiche attraverso i canali ufficiali (autorità richieste, difensore di fiducia, istanze formali), pena il rigetto della censura procedurale.

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