Sentenza n. 98/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. n.274/24M.P. del 7 dicembre 2024 del Questore della Provincia di Chieti, Provincia di Chieti, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, il d.a.spo. per anni due, a carico del Sig. -OMISSIS-; ove occorrer possa, - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzata all’adozione del suddetto provvedimento, datata 16 novembre 2024 e trasmessa al ricorrente in data 20 novembre 2024; - della proposta formulata dalla Stazione Carabinieri – Casoli (CH) con nota del 21 agosto 2024, prot. n. 50/36-2, di contenuto ignoto; - del diniego formatosi tacitamente sull’istanza di accesso agli atti presentata dal Sig. -OMISSIS- alla Questura di Chieti in data 28 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO biennale disposto dal Questore di Chieti, unitamente agli atti presupposti e al diniego tacito sull'istanza di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 in relazione a episodi verificatisi dopo una partita di calcio, deducendo cinque gruppi di censure. Ha contestato il difetto e la carenza di istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto e il difetto di motivazione, sostenendo di non aver partecipato attivamente a episodi violenti e di essere stato invece aggredito da giocatori e tifosi della squadra avversaria. Ha inoltre rilevato che il provvedimento lo identificava erroneamente come giocatore della squadra ASD Casolana, mentre all'epoca dei fatti militava nel Lanciano Calcio 1920. È stata contestata anche l'assenza di un adeguato collegamento tra la condotta e una manifestazione sportiva, nonché l'automatismo tra la denuncia penale e l'adozione del DASPO. Il ricorrente ha dedotto, infine, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché la durata di due anni, superiore al minimo legale, non era stata motivata nonostante l'incidenza sulla sua attività calcistica agonistica, e l'indeterminatezza dei luoghi soggetti al divieto di transito e sosta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO e gli atti impugnati, compensando le spese. Ha ritenuto fondate le prime tre censure, rilevando che dagli atti non emergeva una partecipazione attiva del ricorrente a condotte violente, mentre risultava che egli aveva denunciato un'aggressione e riportato lesioni. L'istruttoria amministrativa era lacunosa e la Questura aveva erroneamente individuato il ricorrente come giocatore della squadra ASD Casolana, fraintendendo il suo ruolo nella vicenda. Il Collegio ha escluso che la mera denuncia penale potesse determinare automaticamente l'adozione del DASPO: occorre una valutazione concreta della responsabilità personale e della pericolosità attuale del destinatario, adeguatamente motivata. È stato considerato rilevante anche il quadro probatorio controverso e contraddittorio, nonché l'archiviazione del procedimento penale. Il quarto motivo è stato accolto perché la Questura non aveva spiegato le ragioni della durata biennale, superiore al minimo di un anno previsto dalla legge, né aveva considerato l'incidenza della misura sull'attività sportiva agonistica del destinatario. È stata accolta anche la quinta censura, poiché i luoghi sottoposti al divieto non erano specificamente individuati mediante criteri geografici chiari e precisi. Il precedente accoglimento cautelare era stato limitato alla possibilità di svolgere attività di gioco e allenamento; nel merito, invece, l'annullamento è stato integrale.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il divieto di accesso agli impianti sportivi deve riguardare luoghi "specificamente indicati".
Il DASPO può essere adottato in funzione preventiva nei confronti di chi abbia tenuto una condotta violenta o comunque concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico, ma richiede l'accertamento della condotta personale, una valutazione concreta della pericolosità e un'adeguata motivazione. I luoghi soggetti al divieto devono essere specificamente indicati.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
Il divieto di accesso agli impianti sportivi non può avere durata "inferiore a un anno e superiore a cinque anni".
La durata del DASPO è rimessa alla discrezionalità della Questura entro i limiti legali, ma la scelta di una durata superiore al minimo deve essere motivata in relazione alle circostanze concrete.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di DASPO deve esplicitare gli elementi di fatto posti a fondamento della misura e le ragioni della valutazione di pericolosità e della durata prescelta, così da consentire il controllo del destinatario e del giudice.
art. 10 l. 241/1990
La disposizione è richiamata tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione al procedimento e al contraddittorio, ma la decisione accoglie il ricorso principalmente per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
L'esercizio del potere amministrativo deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 97 Cost.
Il provvedimento di prevenzione deve essere adottato sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989, pur avendo finalità preventive e fondandosi su un apprezzamento discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, è soggetto a stretta interpretazione quanto ai presupposti applicativi, in ragione della sua natura sanzionatoria e dell'incidenza sulle libertà del destinatario.
- L'adozione del DASPO richiede una valutazione concreta e individualizzata della condotta personale del destinatario e della sua idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico; non è sufficiente la mera denuncia penale né può operare un automatismo tra denuncia e misura preventiva.
- L'accertamento dei presupposti del DASPO può fondarsi anche su elementi indiziari, secondo la regola del più probabile che non, ma l'istruttoria deve essere adeguata e la motivazione deve rendere conoscibili gli elementi di fatto valorizzati, soprattutto quando il quadro probatorio sia controverso o contraddittorio.
- La durata del DASPO, pur rientrando nella discrezionalità della Questura entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, deve essere motivata in relazione al caso concreto quando sia superiore al minimo edittale, consentendo di verificare la congruità e la proporzionalità della scelta.
- I luoghi sottoposti al divieto di accesso, transito o sosta devono essere specificamente indicati con criteri geografici chiari e precisi; l'indeterminatezza dell'ambito territoriale rende illegittimo il provvedimento.
- Anche in presenza di condotte collettive verificatesi in occasione di una manifestazione sportiva, il DASPO deve fondarsi sull'individuazione della responsabilità personale del destinatario e su una condotta effettivamente rivelatrice di una probabilità di future azioni pericolose per l'ordine pubblico.
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