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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento - del Provvedimento, del S.U.A.P. (Pratica SUAP C.I.L.A. n. 103405) di annullamento della ricevuta n.16798, del 03/05/2021 ed il rigetto con conseguente archiviazione della CILA rilasciata in data 07/12/2020; - della nota prot. n. 0SU/763 del 30/04/, con la quale l’ARAP Servizi esprimeva parere negativo all’esercizio dell’attività ed invitava il SUAP al rigetto della pratica; - della successiva nota del SUAP, del 12/05/2021, con la quale viene precisato “che per l’esecuzione dei lavori è necessario procedere alla presentazione di una nuova istanza, dopo aver superato i motivi ostativi che ne hanno determinato l’annullamento, poiché la pratica SUAP C.I.L.A. n. 103405 risulta archiviata e, pertanto, inefficace”; - di ogni altro eventuale atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, non conosciuto alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202100301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del SUAP di annullamento della ricevuta relativa alla CILA per la realizzazione di una piazzola servizi per camper, rigetto e archiviazione della pratica, nonché il presupposto parere negativo di ARAP Servizi e la successiva nota di inefficacia della CILA

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva presentato una CILA per la realizzazione di una piazzola servizi per camper su un lotto sito nell’agglomerato industriale dell’ARAP Abruzzo, in parte ricadente nella perimetrazione del Piano ASI e in parte nella fascia di rispetto della Riserva naturale di Punta Aderci. Nel procedimento erano stati acquisiti il parere paesaggistico-archeologico favorevole della Soprintendenza e il parere di ARAP Servizi relativo al nulla osta per gli scarichi nelle reti fognarie consortili. ARAP Servizi aveva tuttavia espresso parere negativo, ritenendo non possibile rilasciare il nulla osta sino alla regolarizzazione di una pregressa situazione di allaccio alle reti fognarie, oggetto di precedenti diffide. Dopo il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale, il SUAP aveva archiviato la CILA. La ricorrente aveva impugnato gli atti deducendo tre ordini di censure, qualificati come violazione di legge ed eccesso di potere. Il giudizio non è stato definito nel merito, poiché la ricorrente ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 84 c.p.a., rilevando che l’atto era rituale, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente notificato alle altre parti, che non si sono opposte. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio senza esaminare le censure di violazione di legge ed eccesso di potere né la legittimità del provvedimento SUAP o del parere negativo di ARAP Servizi. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione, delle posizioni espresse dalle parti e delle circostanze di causa.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    rinuncia agli atti del giudizio

    La rinuncia rituale agli atti, depositata dal difensore munito di procura speciale e non opposta dalle altre parti, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio è idonea a determinare l’estinzione del processo amministrativo quando sia depositata dal difensore munito di procura speciale, sia portata a conoscenza delle altre parti e non vi sia opposizione.
  • In presenza di una rinuncia rituale agli atti, il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • La natura processuale della decisione di estinzione e le circostanze del caso possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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