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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15653/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per rapina aggravata (anni 6, mesi 6 di reclusione e €3.000 di multa). I motivi dedotti erano: 1) nullità assoluta per violazione del diritto di partecipazione, in quanto l'imputato sarebbe stato erroneamente considerato rinunciante alla comparizione all'udienza del 19/10/2020 e ciò gli avrebbe precluso di indicare testi a prova contraria e di partecipare all'udienza; 2) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie come rapina (art. 628 c.p.) anziché furto con strappo (art. 624-bis c.p.), con particolare riferimento alla valutazione della testimonianza oculare di Antonio Stolfi e all'utilizzabilità della denuncia della vittima; 3) carenza di motivazione sulla ricorrenza della recidiva; 4) carenza di motivazione sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche; 5) violazione dell'art. 442 c.p.p. per il mancato riconoscimento della riduzione di pena prevista dal rito abbreviato condizionato alla ricognizione personale (richiesta ritenuta necessaria dalla difesa). Un secondo ricorso (dal secondo difensore) riproponeva l'erronea qualificazione del fatto come rapina e la carenza motivazionale in relazione alla condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Sulla questione della rinuncia a comparire, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione dell'imputato andasse intesa come rinuncia a presenziare all'udienza (efficace anche per udienze successive fino a revoca espressa) e che non risultasse alcun vizio lesivo dei diritti di difesa; inoltre la lista testi presentata personalmente dall'imputato è inammissibile in assenza del difensore. Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la credibilità delle dichiarazioni della vittima e la valutazione della testimonianza contraria, atteso che la scelta valutativa dei giudici di merito non è sindacabile in cassazione se logica e coerente. I motivi relativi a recidiva e all'esclusione delle attenuanti sono stati ritenuti generici e infondati, la Corte d'appello avendo ampiamente motivato la decisione (anche in considerazione che il fatto fu commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari). La richiesta di ricognizione personale in relazione al rito abbreviato è stata ritenuta non "necessaria" ai fini decisivi e quindi la censura generica. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €4.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Articolo che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha dichiarati inammissibili o manifestamente infondati nei termini indicati.

  • art. 178 c.p.p.

    Riferimento alla nullità; la dedotta "nullità assoluta" per violazione del diritto di partecipazione è stata valutata e ritenuta infondata dalla Corte.

  • art. 468 c.p.p.

    Norma sulla presentazione della lista testi: la Corte ha ricordato che la lista testimoniale deve essere presentata dal difensore e che l'autodifesa personale dell'imputato non è ammessa nel processo penale.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma sulle prove contrarie e sull'escussione di testimoni; la mancata escussione indicata dal ricorrente non ha prodotto un vizio idoneo a ritenere la sentenza viziata.

  • art. 493 c.p.p.

    Riferimento alla disciplinazione delle prove e dell'istruttoria; il ricorso lamentava inosservanza ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua.

  • art. 624-bis c.p.

    Fattispecie di furto con strappo evocata dalla difesa come reato alternativo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente qualificato il fatto come rapina, avendo valutato attendibili le dichiarazioni della vittima.

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina; la Corte ha confermato che le condizioni di violenza o minaccia sussistevano e sono state adeguatamente provate e motivate dai giudici di merito.

  • art. 442 c.p.p.

    Norma relativa agli effetti del giudizio abbreviato e ai casi di riduzione di pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta di prova condizionante (ricognizione) non fosse "necessaria" ai fini decisivi e che il rigetto fosse adeguatamente motivato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e ad eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €4.000.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia alla comparizione da parte di un detenuto va interpretata alla luce del testo e, salvo revoca espressa, può valere anche per udienze successive: il detenuto ha l'onere di chiarezza nella manifestazione di volontà.
  • La lista dei testimoni deve essere presentata dal difensore; atti compiuti in autodifesa dall'imputato sono generalmente inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il suo giudizio a quello dei giudici di merito sulla valutazione della attendibilità delle prove e dei testimoni, salvo motivazioni illogiche, apodittiche o contraddittorie: risulta dunque difficile ottenere l'annullamento per mera diversa valutazione delle prove.
  • Le censure generiche o aspecifiche (sulla recidiva, sulle attenuanti o sulla "necessità" di una prova) sono frequentemente dichiarate inammissibili; le eccezioni devono indicare con precisione il profilo di incidenza sul convincimento finale.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di un elemento probatorio, in cassazione occorre spiegare come la sua esclusione incida sulla cosiddetta "prova di resistenza" e sull'esito complessivo: senza tale dimostrazione la censura è inefficace.
  • La richiesta di prove integrative in riti speciali (es. abbreviato condizionato) deve essere dimostrata come effettivamente "necessaria" per la decisione; la mera utilità non è sufficiente per ricorrere contro il rigetto.
  • Questioni non dedotte tempestivamente in sede di appello (o non dedotte in modo rituale) non possono essere sollevate in cassazione: è essenziale sollevare nei termini processuali le questioni rilevanti.

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