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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39602/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conti impugna la sentenza che disponeva la consegna all'autorità albanese per il reato di truffa relativo al mancato ritorno di un'auto a noleggio. I motivi principali sono: (1) erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p. e insufficiente motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con la contestazione che il provvedimento cautelare era stato superato da una sentenza di primo grado (allegata dal difensore); (2) omissione di verifica circa l'esistenza di un procedimento penale pendente in Italia (denuncia-querela) relativo agli stessi fatti; (3) mancata valutazione della problematica della doppia incriminazione e della diversa qualificazione giuridica (truffa in Albania vs. possibile appropriazione indebita in Italia) con rilevanza sulle pene e sui principi di legalità e proporzionalità (art. 25 Cost.); (4) mancata considerazione degli elementi personali e familiari dell'estradando (residenza stabile, lavoro a tempo indeterminato, legami familiari) che avrebbero reso l'estradizione sproporzionata e lesiva della sua vita privata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la sentenza impugnata è generica e priva di adeguata motivazione e, soprattutto, è intervenuto un elemento nuovo rilevante (la sentenza di condanna del Tribunale di Kruje del 07/02/2022, tradotta e allegate dalla difesa). Per tali ragioni la Corte ha disposto che la Corte di appello effettui verifiche preliminari indispensabili: accertare se la misura cautelare del 18/12/2020 costituisca ancora titolo estradizionale, se esista un ulteriore titolo rappresentato dalla sentenza di condanna e, in quest'ultimo caso, se l'Albania abbia formulato nuova richiesta di estradizione. Gli altri motivi sono assorbiti dalla natura preliminare di questi accertamenti. Di conseguenza la sentenza della Corte di appello di Ancona è annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; disposta la trasmissione agli uffici per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Richiesto un adeguato accertamento e motivazione sui gravi indizi di colpevolezza che la Corte distrettuale non ha fornito; la Cassazione ha ritenuto la motivazione insufficiente ai sensi di questa norma.

  • art. 709 cod. proc. pen.

    Citato dal difensore in via subordinata per chiedere la sospensione dell'estradizione; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito di tale richiesta perché ha ordinato accertamenti preliminari.

  • art. 25 Cost.

    Rilevata dalla difesa in relazione al principio di legalità e proporzionalità delle pene a fronte della diversa qualificazione giuridica e delle pene previste nei due ordinamenti; la questione è stata ritenuta consequenziale agli accertamenti che la Corte di appello dovrà svolgere.

  • principio della doppia incriminazione

    Richiamato in relazione alla necessità di verificare la corrispondenza tra il fatto e la fattispecie di reato nel diritto italiano rispetto a quello albanese; la Corte di merito non ha approfondito, motivo per cui la Cassazione ha ordinato ulteriori verifiche.

  • art. 203 disp. att.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte di cassazione dopo l'annullamento e il rinvio.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio in Cassazione con trattazione scritta; indicazione formale sulle modalità processuali adottate.

Massime di principio

  • La comparsa di un provvedimento giudiziario sopravvenuto (p.es. sentenza di condanna) rispetto al titolo estradizionale originario è un elemento nuovo che impone alla corte che decide sull'estradizione di riesaminare l'esistenza e la natura del titolo estradizionale e di verificare se sia necessaria una nuova richiesta da parte dello Stato richiedente.
  • Il giudice nazionale deve motivare in modo specifico e non generico la sussistenza dei 'gravi indizi di colpevolezza' richiesti per l'estradizione; l'assenza di una motivazione adeguata comporta annullamento e rinvio.
  • La presenza di un procedimento penale pendente nello Stato richiesto o nello Stato richiesto per lo stesso fatto (o di atti che attestano procedimenti nazionali) deve essere accertata e valutata prima di autorizzare l'estradizione, potendo costituire ostacolo o titolo concorrente.
  • Le questioni relative alla doppia incriminazione e alle differenze di qualificazione giuridica e di pena tra ordinamenti devono essere approfondite: non è sufficiente un richiamo generico al principio, occorre valutare la sostanziale corrispondenza del fatto e l'eventuale incompatibilità per eccessiva sproporzione della pena.
  • Gli interessi personali e familiari dell'estradando (residenza stabile, lavoro, legami familiari) sono elementi rilevabili e valutabili, ma la loro incidenza può essere subordinata all'esito degli accertamenti preliminari sulla validità e natura del titolo estradizionale.

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