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Sentenza

Sentenza n. 12700/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. -OMISSIS- resa nel giudizio R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso la propria sede in data -OMISSIS- a mezzo PEC, e passata in giudicato come da certificazione del -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202604279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del Tribunale civile di Roma passata in giudicato e notificata in forma esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma in favore degli attori, inclusa la somma dovuta per il danno subito dal minore, oltre agli interessi legali sino al saldo. Ha dedotto che il Ministero non aveva mai provveduto all'integrale pagamento, neppure dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, indicando l'importo ancora dovuto, già decurtato di quanto corrisposto da un soggetto terzo. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia. È stata inoltre proposta domanda di applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato civile imponeva all'Amministrazione l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento né fornito giustificazioni per l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni per provvedere dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Ha respinto la domanda di astreintes, ritenendo non equa la misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama i presupposti per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

    Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo richiama i paragrafi 1 e 4 dell'art. 9.

    È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama l'art. 2-septies.

    Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a un giudicato civile recante una condanna pecuniaria dell'Amministrazione, l'ente deve dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, fissandone il termine di intervento dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinandone l'attivazione alla richiesta della parte.
  • La condanna al pagamento di astreintes non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la misura può essere negata quando, secondo una valutazione equitativa del caso concreto, non risulti giustificata, anche in relazione al tempo trascorso dal passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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