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Sentenza

Sentenza n. 7528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ingiungeva al Comune di regolarizzare la posizione lavorativa e contributiva di un dipendente assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace, riconoscendogli l’inquadramento economico B3 e le relative differenze retributive e contributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 56 del 23 gennaio 2025, che aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando il verbale ispettivo soltanto quanto alla decorrenza della regolarizzazione. Il Comune, che aveva assunto il dipendente nel 2009 in categoria B1 e lo aveva assegnato dal 2018 all’Ufficio del Giudice di Pace, ha dedotto: violazione dell’art. 14 d.lgs. 124/2004, sostenendo che la concertazione sindacale e gli atti comunali avessero mantenuto l’inquadramento in categoria B e che non fosse stato accertato l’effettivo svolgimento di mansioni superiori; erroneità dei presupposti e mancata applicazione dell’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, affermando che le circolari ministeriali non imponevano l’automatica equiparazione al profilo economico B3; eccesso di potere per difetto di istruttoria sulle mansioni svolte dal dipendente. In sede di appello è stata inoltre esaminata la prescrizione dei ratei retributivi e contributivi.

La decisione

L’appello è accolto in parte e la sentenza del TAR è riformata parzialmente. È confermato il diritto del dipendente alle differenze retributive e contributive per le mansioni superiori effettivamente svolte, ma l’Ispettorato non poteva disporre l’inquadramento nella posizione economica B3: l’esercizio di fatto di mansioni superiori non produce effetti ai fini dell’inquadramento, pur dando diritto alla differenza economica. La concertazione sindacale non esclude il potere ispettivo, perché non costituiva un accordo negoziale tra datore e lavoratore. È respinta la censura relativa alla verifica delle mansioni, risultando dagli atti l’assegnazione del dipendente alle funzioni di Assistente Giudiziario e la presenza della relativa posizione nell’organizzazione dell’ufficio. Quanto alla prescrizione quinquennale, il dies a quo è individuato nel 20 luglio 2018, data di immissione nelle funzioni; sono prescritti i ratei maturati fino al 3 aprile 2019, mentre quelli maturati dal 4 aprile 2019 sono rimasti validamente azionabili, essendo stata interrotta la prescrizione con la comunicazione al Comune del verbale ispettivo il 3 aprile 2024. La richiesta del dipendente del 18 luglio 2023, inviata all’Ispettorato e non al Comune debitore, non ha interrotto la prescrizione. Il verbale è quindi annullato nella parte in cui dispone l’inquadramento B3 e non applica correttamente la prescrizione; spettano gli arretrati non prescritti dal 4 aprile 2019. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 124/2004

    Rileva il Collegio che il potere dell’Ispettorato del lavoro è circoscritto dall’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 124 a quello di “adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.”

    La disposizione attribuisce all’Ispettorato il potere di ordinare la regolarizzazione delle irregolarità lavoristiche, ma tale potere non consente di imporre un inquadramento superiore in contrasto con le regole che escludono la progressione di carriera per effetto del mero svolgimento di mansioni superiori.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001

    In altri termini, la possibilità di riconoscere nella fattispecie una progressione verticale di carriera di fatto, legata allo svolgimento di mansioni superiori, è espressamente vietata dall’articolo 52, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”

    Lo svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica posseduta non determina l’inquadramento del dipendente nella posizione superiore.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001

    proprio in applicazione dell’articolo 52, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che al lavoratore sia “corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, ma non l’inquadramento in una posizione economica superiore, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di consentire al dipendente di ottenere tale progressione secondo modalità e tempo stabiliti dalle disposizioni vigenti.

    Al dipendente che svolge mansioni superiori spetta la differenza di trattamento economico, non l’inquadramento nella qualifica o posizione superiore; la progressione può avvenire solo secondo le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

  • art. 11 l. 241/1990

    Se, invece, si pretende di attribuire al verbale una vera funzione di accordo sostitutivo o integrativo, l’art. 11 della legge n. 241/1990 richiede la forma scritta a pena di nullità, la motivazione e la previa determinazione dell’organo competente.

    La disposizione è richiamata per escludere che la concertazione sindacale descritta possa essere considerata un accordo integrativo o sostitutivo senza il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti; nel caso concreto la concertazione era espressamente non negoziale.

Massime di principio

  • Il potere ispettivo di ordinare la regolarizzazione di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non consente di disporre l’inquadramento del dipendente in una posizione superiore quando tale effetto è escluso dalla disciplina del pubblico impiego.
  • Nel pubblico impiego, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non determina il superiore inquadramento, ma dà diritto alla differenza di trattamento economico prevista dalla legge; l’eventuale progressione resta subordinata alle modalità e ai tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
  • La concertazione sindacale che, secondo gli atti dell’amministrazione, è diretta a favorire una posizione condivisa e non costituisce procedura negoziale non equivale a un accordo tra datore di lavoro e dipendente e non limita il potere di accertamento dell’Ispettorato.
  • La richiesta del lavoratore diretta all’Ispettorato e non al datore di lavoro debitore non interrompe la prescrizione dei crediti retributivi nei confronti del datore; l’interruzione decorre dalla comunicazione a quest’ultimo dell’atto idoneo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEccesso di potere

Testo integrale

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