Cassazione Penale, Sentenza n. 36948/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva sospeso l'esecuzione della pena accessoria dell'isolamento diurno inflitta a Madonia nella sentenza di condanna del 20/04/2017, ritenendo la pena non cumulabile con un precedente isolamento diurno già scontato dal 1999 al 2002. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza per eccesso di potere e incompetenza, sostenendo che la valutazione sulla legittimità del titolo esecutivo e sull'illegalità della pena spettano al giudice dell'esecuzione e non al magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che la determinazione sull'illegalità della pena in fase di esecuzione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p. e giurisprudenza consolidata) e che il magistrato di sorveglianza può sospendere o rinviare l'esecuzione solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 684 c.p.p.). Pur rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva poi eliminato l'isolamento diurno dal titolo esecutivo con ordinanza del 17/03/2022, la Corte ha comunque annullato senza rinvio l'ordinanza del magistrato di sorveglianza per intervenuta illegittimità dell'atto emesso da autorità priva di potere in materia di incidente di esecuzione.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Attribuisce la legittimazione, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo per proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; la Corte conferma la legittimazione del PG di ufficio a proporre il ricorso.
art. 666 cod. proc. pen.
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per le questioni inerenti l'esecuzione della pena e per rilevare l'illegalità del titolo esecutivo; la Corte sottolinea che l'illegalità della pena deve essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 684 cod. proc. pen.
Delimita i casi in cui il magistrato di sorveglianza può sospendere o rinviare l'esecuzione di una pena; la Corte osserva che tali poteri sono tassativi e non includono la verifica sulla legittimità del titolo esecutivo.
Massime di principio
- La valutazione di illegittimità della pena in fase di esecuzione compete al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.); il magistrato di sorveglianza non può sostituirsi a tale giudice quando decida sulla validità del titolo esecutivo.
- Il magistrato di sorveglianza può sospendere o rinviare l'esecuzione solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 684 c.p.p.); questioni di legittimità del titolo devono essere trattate con gli strumenti previsti per il giudice dell'esecuzione.
- Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ha legittimazione esclusiva a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza (art. 678, comma 3 c.p.p.).
- Se il giudice dell'esecuzione rettifica o elimina il titolo esecutivo successivamente all'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ciò non impedisce necessariamente l'annullamento dell'ordinanza illegittima: la cassazione può annullare l'atto emesso da autorità priva di competenza per rimuoverlo dal circuito giuridico.
- In situazioni analoghe è consigliabile: (a) adire il giudice dell'esecuzione per ottenere la correzione o la modifica del titolo esecutivo; (b) se il magistrato di sorveglianza adotta provvedimenti oltre le sue competenze, il procuratore può proporre ricorso per cassazione per tutelare l'ordine giuridico.
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