Cassazione Penale, Ordinanza n. 04011/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale del ricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna dell'imputato per bancarotta documentale semplice, ritenendo integrata la responsabilità nella qualità di legale rappresentante di una società poi dichiarata fallita. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo errori di diritto e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Successivamente, il procuratore speciale del ricorrente, munito di rituale investitura documentata, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La sentenza richiama il delitto di bancarotta documentale semplice, ricondotto alla disciplina fallimentare, ma il testo non contiene ulteriori precisazioni interpretative sulla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ove proveniente da procuratore speciale ritualmente investito, consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di inammissibilità per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure dedotte sulla responsabilità o sui vizi motivazionali della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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