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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18263/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale e per una violazione del Codice della strada. Il ricorso per cassazione ha investito esclusivamente il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata ed era inoltre del tutto generico, poiché non sorretto da specifiche deduzioni in fatto o in diritto.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 116 C.d.S.

    Norma violata contestata insieme al reato codicistico; il testo non consente di specificare oltre la fattispecie concreta.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso, in quanto oggetto della doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, perché non assolve all'onere di critica specifica richiesto dall'impugnazione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da deduzioni concrete e specifiche; una doglianza meramente assertiva o generica non è scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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