Sentenza del 13/06/2017 n. 2632 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - TRANFER PRICING - RATIO - Documentazioni d'obbligo - Esclusione - Determinazione prezzo normale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la disciplina del transfer pricing ai fini IRES e, in particolare, l'obbligo di predisporre la documentazione idonea a dimostrare i criteri utilizzati per determinare i prezzi delle operazioni infragruppo. La ratio della disciplina è impedire lo spostamento artificioso della materia imponibile dall'Italia verso Stati con fiscalità più favorevole. Il testo chiarisce tuttavia che la documentazione non costituisce un obbligo generalizzato: essa consente di beneficiare di un sistema premiale, ma la sua assenza non determina automaticamente l'illegittimità dei prezzi applicati. Ciò che rileva è che il prezzo sia conforme al valore normale, ossia a quello praticabile tra parti indipendenti in condizioni comparabili.
La decisione
La sentenza afferma che la predisposizione anticipata della documentazione sul transfer pricing è facoltativa e non obbligatoria. Inoltre, non è imposto un unico metodo di determinazione del prezzo: può essere utilizzato qualsiasi metodo idoneo a verificare la conformità del prezzo della transazione infragruppo a quello normalmente praticato sul libero mercato per operazioni comparabili. Dal testo non risultano indicati né l'esito concreto del giudizio né le parti processuali.
Norme richiamate
Disciplina IRES sul transfer pricing e determinazione del valore normale
La disciplina mira a contrastare la manipolazione dei prezzi nelle operazioni infragruppo e a verificare che il corrispettivo corrisponda a quello di mercato tra soggetti indipendenti.
Regole sulla documentazione relativa al transfer pricing
La documentazione preventiva è facoltativa e ha funzione premiale, in quanto consente al contribuente di dimostrare più agevolmente la correttezza dei prezzi e di accedere alla protezione prevista dalla disciplina, ma la sua mancanza non rende automaticamente irregolare l'operazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo, l'assenza della documentazione sul transfer pricing non comporta automaticamente la ripresa a tassazione: l'Amministrazione deve comunque verificare la non conformità del prezzo al valore normale.
- Il contribuente può adottare un metodo di determinazione dei prezzi diverso da quelli normalmente utilizzati, purché sia coerente, documentabile e idoneo a dimostrare la comparabilità con transazioni di libero mercato.
- La documentazione preventiva è soprattutto uno strumento di tutela e di accesso a un regime premiale, non un requisito costitutivo della validità del prezzo applicato.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare analisi di comparabilità, contratti, dati economici e motivazioni commerciali che consentano di dimostrare la conformità del prezzo alle condizioni di mercato.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione e sul confronto con transazioni comparabili, evitando automatismi fondati esclusivamente sulla presenza o sull'assenza della documentazione.
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