Cassazione Penale, Sentenza n. 8919/2024 del 29/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo basato sull'assenza di adeguata motivazione della sentenza impugnata. Si contesta che il giudice si sia limitato ad affermare l'attendibilità della persona offesa senza esplicitare l'iter logico-giuridico che ha portato all'accertamento dei fatti e alla loro attribuzione agli imputati, né abbia contrastato e valutato compiutamente le dichiarazioni contrarie (es. teste Caridà Marco). La censura richiama i requisiti previsti dall'art. 546 cod. proc. pen. in tema di motivazione e valutazione delle fonti dichiarative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione (motivazione apparente) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace di Vibo Valentia. La Corte ha precisato che, in caso di annullamento di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace, il giudice del rinvio deve essere un altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio e non il Tribunale in composizione monocratica; il rinvio è disposto per colmare le carenze motivazionali evidenziate.
Norme richiamate
art. 173, comma primo, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione (motivo unico nei limiti indicati)
Richiamata per spiegare i limiti formali entro cui i ricorrenti hanno dedotto il motivo unico in cassazione
art. 546 cod. proc. pen.
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione; 2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533
La Corte ha ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace mancasse dei requisiti richiamati dall'art. 546, ossia una chiara esposizione dell'iter logico-giuridico e della valutazione delle prove, giustificando così l'annullamento per motivazione apparente
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nel contesto delle modalita' di determinazione della pena
Citato nella parte di art. 546 relativa alla punibilita' e determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessita' di motivare anche queste risultanze
art. 623 cod. proc. pen.
richiesto come principio generale per l'individuazione del giudice del rinvio
Usato come parametro per stabilire che, in mancanza di norma specifica, il rinvio di una sentenza del Giudice di Pace vada ad altro giudice di pace dello stesso ufficio
art. 569, comma quarto, cod. proc. pen.
norma applicabile al rinvio in ipotesi di ricorso per 'saltum'
La Corte ha escluso l'applicabilita' di tale articolo al caso di specie, in quanto non si tratta di 'ricorso per saltum', quindi non e' competente il Tribunale monocratico
art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
riferimento alla inappellabilita' delle decisioni del Giudice di Pace e al ricorso per cassazione come unico mezzo di impugnazione
Serve a spiegare che, trattandosi di sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione e' l'unico rimedio e che pertanto il regime del rinvio segue le regole indicate dalla Corte
Massime di principio
- Una sentenza di condanna fondata principalmente sulla dichiarazione della persona offesa deve esplicitare il ragionamento che porta alla sua ritenuta attendibilita', confrontandosi con eventuali dichiarazioni contrarie; l'omissione di tale analisi puo' determinare annullamento per motivazione apparente.
- Il giudice deve indicare chiaramente i risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova adottati e le ragioni per escludere l'attendibilita' delle prove contrarie, conformemente all'art. 546 cod. proc. pen.; la mancanza di tali elementi rende la motivazione insufficiente.
- In presenza di testimonianze discordanti il provvedimento deve spiegare perche' dare prevalenza a una dichiarazione piuttosto che ad un'altra; non e' sufficiente l'affermazione generica di attendibilita'.
- Se la Cassazione annulla una condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace, il nuovo giudizio deve essere assegnato ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio e non al Tribunale monocratico, salvo diverse norme specifiche o ipotesi di ricorso per 'saltum'.
- Nel proporre ricorso per cassazione contro decisioni inappellabili del Giudice di Pace e' fondamentale inquadrare il motivo nei limiti formali previsti (es. art. 173 disp. att.) e motivare con precisione le doglianze sulla carenza di motivazione.
- Per evitare l'annullamento la decisione di merito deve articolare l'iter logico-giuridico completo: ricostruzione fattuale, qualificazione giuridica, collegamento tra prove e ricostruzione, e determinazione della pena con i relativi criteri.
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