Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8919/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo basato sull'assenza di adeguata motivazione della sentenza impugnata. Si contesta che il giudice si sia limitato ad affermare l'attendibilità della persona offesa senza esplicitare l'iter logico-giuridico che ha portato all'accertamento dei fatti e alla loro attribuzione agli imputati, né abbia contrastato e valutato compiutamente le dichiarazioni contrarie (es. teste Caridà Marco). La censura richiama i requisiti previsti dall'art. 546 cod. proc. pen. in tema di motivazione e valutazione delle fonti dichiarative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione (motivazione apparente) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace di Vibo Valentia. La Corte ha precisato che, in caso di annullamento di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace, il giudice del rinvio deve essere un altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio e non il Tribunale in composizione monocratica; il rinvio è disposto per colmare le carenze motivazionali evidenziate.

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione (motivo unico nei limiti indicati)

    Richiamata per spiegare i limiti formali entro cui i ricorrenti hanno dedotto il motivo unico in cassazione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione; 2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533

    La Corte ha ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace mancasse dei requisiti richiamati dall'art. 546, ossia una chiara esposizione dell'iter logico-giuridico e della valutazione delle prove, giustificando così l'annullamento per motivazione apparente

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto delle modalita' di determinazione della pena

    Citato nella parte di art. 546 relativa alla punibilita' e determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessita' di motivare anche queste risultanze

  • art. 623 cod. proc. pen.

    richiesto come principio generale per l'individuazione del giudice del rinvio

    Usato come parametro per stabilire che, in mancanza di norma specifica, il rinvio di una sentenza del Giudice di Pace vada ad altro giudice di pace dello stesso ufficio

  • art. 569, comma quarto, cod. proc. pen.

    norma applicabile al rinvio in ipotesi di ricorso per 'saltum'

    La Corte ha escluso l'applicabilita' di tale articolo al caso di specie, in quanto non si tratta di 'ricorso per saltum', quindi non e' competente il Tribunale monocratico

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    riferimento alla inappellabilita' delle decisioni del Giudice di Pace e al ricorso per cassazione come unico mezzo di impugnazione

    Serve a spiegare che, trattandosi di sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione e' l'unico rimedio e che pertanto il regime del rinvio segue le regole indicate dalla Corte

Massime di principio

  • Una sentenza di condanna fondata principalmente sulla dichiarazione della persona offesa deve esplicitare il ragionamento che porta alla sua ritenuta attendibilita', confrontandosi con eventuali dichiarazioni contrarie; l'omissione di tale analisi puo' determinare annullamento per motivazione apparente.
  • Il giudice deve indicare chiaramente i risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova adottati e le ragioni per escludere l'attendibilita' delle prove contrarie, conformemente all'art. 546 cod. proc. pen.; la mancanza di tali elementi rende la motivazione insufficiente.
  • In presenza di testimonianze discordanti il provvedimento deve spiegare perche' dare prevalenza a una dichiarazione piuttosto che ad un'altra; non e' sufficiente l'affermazione generica di attendibilita'.
  • Se la Cassazione annulla una condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace, il nuovo giudizio deve essere assegnato ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio e non al Tribunale monocratico, salvo diverse norme specifiche o ipotesi di ricorso per 'saltum'.
  • Nel proporre ricorso per cassazione contro decisioni inappellabili del Giudice di Pace e' fondamentale inquadrare il motivo nei limiti formali previsti (es. art. 173 disp. att.) e motivare con precisione le doglianze sulla carenza di motivazione.
  • Per evitare l'annullamento la decisione di merito deve articolare l'iter logico-giuridico completo: ricostruzione fattuale, qualificazione giuridica, collegamento tra prove e ricostruzione, e determinazione della pena con i relativi criteri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.