Cassazione Civile, Ordinanza n. 29405/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito d'impresa di un contribuente per l'anno 2007, recuperando a tassazione costi esposti in fatture emesse da una società terza e ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente maggiore imposizione ai fini IRPEF, IVA e IRAP e applicazione di sanzioni. La verifica trae spunto da accertamenti svolti nei confronti del fornitore, indagato per false fatturazioni, e da un processo verbale di constatazione redatto nei confronti del contribuente. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con sei motivi: 1) nullità/violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost. per motivazione apparente o per relationem della decisione di primo grado a una sentenza non conosciuta; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, lamentando l'assenza di un confronto effettivo prima dell'atto impositivo; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e uso indebito di presunzioni; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni relative al contenuto di precedenti PVC e all'assenza di atti istruttori nel PVC successivo; 5) e 6) violazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, sostenendo che i componenti positivi di reddito afferenti a costi ritenuti inesistenti dovessero essere esclusi dal reddito rettificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza di merito e sul contraddittorio endoprocedimentale; ha giudicato inammissibili quelli che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sull'inutilizzabilità della disciplina dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 nel caso concreto, per difetto di prova del rapporto tra costi inesistenti e ricavi che si pretendevano scomputare. È stata inoltre disposta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sulla motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva comunque esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni del decidere e non si era limitato a un rinvio per relationem ad altra sentenza sconosciuta.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziale; la Corte ha escluso la sua violazione poiché la decisione impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e intelligibile.
art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per il contraddittorio; la Corte ha escluso l'invalidità dell'accertamento per mancata preventiva interlocuzione generale, in assenza di una previsione specifica applicabile al caso.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato in tema di partecipazione procedimentale; la Corte non ne ha tratto un obbligo generale di contraddittorio idoneo a invalidare l'atto nel caso esaminato.
art. 12 l. 26 luglio 2000, n. 212
La Corte richiama il termine dilatorio di 60 giorni dal PVC e il relativo spazio di interlocuzione, ma chiarisce che ciò non implica in generale un obbligo assoluto di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono state ritenute correttamente utilizzate dalla CTR, essendo stati valorizzati elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'inesistenza delle operazioni.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, tendeva a sollecitare una nuova valutazione di merito degli elementi istruttori.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR congrua e logicamente coerente.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
La Corte ha affermato che la disciplina può operare solo se il contribuente dimostri il rapporto tra costi inesistenti e i ricavi correlati che intende scomputare; nel caso concreto tale prova mancava, sicché l'esclusione dal reddito non poteva essere riconosciuta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia tributaria, il vizio di motivazione per relationem è configurabile solo quando la sentenza si limiti a un rinvio acritico a un'altra decisione non conoscibile; non vi è nullità se il giudice espone, anche sinteticamente, la propria autonoma adesione critica ai fatti e alle ragioni della decisione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce, per regola generale, condizione di validità di ogni accertamento fiscale; la sua omissione invalida l'atto solo nei casi in cui sia espressamente previsto o, per i tributi armonizzati, nei limiti e con gli oneri probatori individuati dalla giurisprudenza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia semplicemente ritenuto più convincenti alcune prove rispetto ad altre; il vizio sussiste solo se la regola sull'onere della prova è stata applicata alla parte sbagliata.
- L'apprezzamento delle presunzioni semplici è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha indicato elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della propria conclusione e non vi è un vero errore di diritto.
- La disciplina che consente di escludere dal reddito i componenti positivi direttamente riferibili a costi non effettivamente scambiati o prestati richiede che il contribuente dimostri il nesso tra costi e ricavi da scomputare; in difetto di tale prova la pretesa non può essere accolta.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omessa pronuncia, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
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