Sentenza del 02/07/2015 n. 2974 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Atto impositivo emesso a seguito di questionario - Applicabilità art. 12, comma 7, legge 212/2000 - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica fiscale. La contestazione riguardava l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 anche quando l'atto impositivo fosse stato preceduto da un questionario o da un'attività di controllo non formalmente qualificata come processo verbale di constatazione. Secondo il contribuente, la diversa denominazione dell'atto conclusivo delle verifiche non poteva eludere il diritto al contraddittorio preventivo.
La decisione
La censura è stata accolta. È stato affermato che l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica è nullo, indipendentemente dalla denominazione attribuita all'atto di chiusura delle verifiche, come verbale di constatazione, contraddittorio, operazioni compiute o questionario. Il termine è volto a garantire la partecipazione effettiva del contribuente alla fase precedente l'accertamento e a consentire la presentazione di osservazioni idonee a prevenire atti infondati e il successivo contenzioso.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha facoltà di comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La garanzia del termine di 60 giorni si applica in funzione sostanziale, non meramente formale: ciò che rileva è la conclusione delle operazioni di verifica e la possibilità concreta per il contribuente di partecipare al procedimento, non il nome attribuito all'atto conclusivo. L'avviso emesso prima della scadenza è nullo, salvo eventuali specifiche ragioni di urgenza previste dalla legge e adeguatamente motivate.
Cassazione n. 6088/2011
Il principio richiamato conferma che il termine dilatorio tutela il contraddittorio endoprocedimentale e non può essere aggirato mediante una diversa qualificazione formale dell'attività di verifica o dell'atto che la conclude.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione conclude un'attività di verifica fiscale, il contribuente deve normalmente disporre di 60 giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- Ai fini dell'applicazione della garanzia, conta la sostanza dell'attività svolta e non la denominazione formale dell'atto: anche un questionario o un verbale denominato diversamente può segnare la conclusione delle verifiche.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è generalmente nullo, perché impedisce il contraddittorio preventivo e la possibilità di correggere eventuali errori prima dell'accertamento.
- In una situazione analoga occorre verificare la data effettiva di conclusione delle operazioni, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale presenza di una concreta e motivata ragione di urgenza.
- La regola mira a evitare che il contribuente sia costretto a ricorrere al contenzioso o all'accertamento con adesione per contestare un atto che avrebbe potuto essere corretto nella fase procedimentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 437 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →