Cassazione Penale, Sentenza n. 43073/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bela Mohamed fu dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 per avere falsamente attestato, nell'autocertificazione del 14/05/2015 allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito imponibile pari a zero. Tale dichiarazione risultò discordante rispetto a quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia il giorno successivo (15/05/2015), in cui l'imputato ammise di lavorare in edilizia "in nero" e di percepire emolumenti di circa 500/600 euro al mese. In appello e poi in cassazione il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che gli importi si riferivano al 2013 e non al 2014 e che, comunque, il reddito annuo non avrebbe superato la soglia reddituale prevista per l'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, confermando la valutazione dei giudici di merito che ritenevano mendace la dichiarazione del 14/05/2015 alla luce delle esplicite affermazioni rese dall'imputato il giorno successivo. La Corte ha ritenuto le giustificazioni del ricorrente implausibili e ha affermato che la rilevanza penale della dichiarazione falsa non dipende dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
La norma punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni sostitutive o in altra documentazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta che il reato sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza delle condizioni di reddito per il beneficio.
Precedente: Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021 (dep. 2022), Colombo Damiano, Rv. 282716
Citato come principio consolidato: integra il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali.
Massime di principio
- La falsità nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato è rilevante penalmente anche se, a giudizio del dichiarante, il reddito reale non avrebbe comunque escluso l'ammissione: è il contenuto veritiero della dichiarazione che conta, non l'esito pratico della verifica.
- Incongruenze manifeste tra autocertificazioni scritte e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio o in udienza possono essere valutate dai giudici come prova di mendacio; spese e incoerenze fornite con dettagli (fonte del reddito, importo, modalità di percezione) aggravano l'incredibilità della giustificazione.
- La difesa che contesta la ricostruzione del giudice deve fornire elementi probatori chiari (documenti o dichiarazioni concordanti) che dimostrino l'errore cronologico o la non pertinenza delle dichiarazioni successive rispetto al periodo oggetto dell'autocertificazione.
- I giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni e delle giustificazioni offerte in funzione della coerenza logica e fattuale; per ottenere annullamento è necessario mostrare vizi motivazionali gravi o evidenti contraddizioni nella valutazione probatoria.
- In situazioni simili, è prudente: a) conservare e produrre documentazione che attesti periodi e ammontare dei redditi; b) chiarire tempestivamente eventuali errori materiali nelle autocertificazioni con documentazione ufficiale; c) evitare dichiarazioni contraddittorie tra scritti e verbali orali.
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