Sentenza n. 2440/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1055/2024 pubbl. il 29/10/2024 RG n. (resa inter partes in relazione al giudizio n. 497/2024 R.G.);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Benevento che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1055/2024, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ed era stato condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 1.000 euro. L'Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita chiedendo il rigetto, senza tuttavia dare esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo all'accredito di quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, su istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l'amministrazione non esegue il titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, insieme al passaggio in giudicato del titolo, il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale base del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento.
- In presenza di un titolo giudiziale non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'integrale e puntuale esecuzione entro un termine assegnato, individuando le attività necessarie per conformarsi al dispositivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inottemperanza, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente.
- Le spese della fase di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; anche l'eventuale compenso del commissario ad acta può essere posto a carico della stessa amministrazione.
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