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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01802/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di condono relativo all'IRPEF per gli anni d'imposta 1991 e 1992. La contribuente aveva impugnato il provvedimento sostenendo che l'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 non subordinasse il perfezionamento della definizione agevolata al tempestivo e integrale pagamento degli importi dovuti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, ritenendo che la norma non disciplinasse le conseguenze del mancato versamento delle rate successive alla prima. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il condono clemenziale richiede, oltre alla presentazione dell'istanza, il puntuale pagamento di tutte le rate alle scadenze prescritte, e che il pagamento parziale impedisce il perfezionamento della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che il condono fiscale ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, in quanto condono clemenziale, si perfeziona solo con l'integrale versamento di quanto dovuto; il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa non è sufficiente e comporta il mancato perfezionamento del condono, con conseguente permanenza dell'inadempimento originario e legittimazione della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289 del 2002

    Il condono clemenziale previsto dalla norma si perfeziona solo con l'integrale versamento di quanto dovuto; il pagamento parziale impedisce la definizione agevolata e lascia sussistere l'inadempimento originario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale sul condono.

Massime di principio

  • Nel condono clemenziale la presentazione dell'istanza non basta a perfezionare la definizione agevolata: è necessario il pagamento integrale degli importi dovuti nei termini prescritti.
  • Il pagamento parziale delle somme richieste per la definizione agevolata non produce effetti estintivi dell'obbligazione tributaria e consente all'Amministrazione di far valere la pretesa sanzionatoria sull'intero tributo non versato nei termini di legge.
  • Le disposizioni in materia di condono fiscale hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica o di estensione oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
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