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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14830/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Franco Jovanovic avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per furto in abitazione (capo C) e aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi ai capi D ed E. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 648 c.p. (sosteneva che l'identificazione fosse congetturale, basata su intercettazioni di significato incerto e sul ritrovamento di parte della refurtiva sul veicolo, circostanza che, a suo avviso, sarebbe idonea al massimo a configurare ricettazione); 2) violazione degli artt. 132, 133 e 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per una determinazione della pena ritenuta eccessiva (si chiedeva che la pena base fosse fissata al minimo edittale e che si considerassero le peculiarità personali e la occasionalità del fatto); 3) erronea valutazione circa la mancata conferimento di procura speciale al difensore per richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive brevi (la difesa affermava che tale procura era stata conferita, mentre la Corte aveva ritenuto mancante la documentazione).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato sulla base di un quadro indiziario complessivo fondato su tabulati telefonici, intercettazioni e riscontro materiale (refurtiva rinvenuta sul veicolo), non meramente congetturale. Ha inoltre confermato la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche ritenendo assenti elementi positivi di resipiscenza e rilevando precedenti specifici; ha dichiarato inammissibile la produzione documentale riferita alla procura speciale per la richiesta di sanzioni sostitutive per mancata prova documentale. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna per il capo C (pena determinata in 3 anni e 300 euro di multa dalla Corte d'appello) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto configurato il concorso sulla base degli elementi indiziari che collegavano più persone all'azione delittuosa

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sul furto in abitazione: è la fattispecie principale contestata (capo C) e la Corte ha confermato la sussistenza del reato per il residuo capo

  • art. 625 c.p.

    Aggravanti previste per il furto in abitazione: richiamate nella contestazione per qualificare il fatto e la sua gravità

  • art. 56 c.p.

    Parte generale sulla responsabilità per concorso: utilizzata per qualificare la partecipazione del ricorrente con altri soggetti

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: richiamata dal ricorrente per sostenere che il ritrovamento della refurtiva sul veicolo valesse solo per ricettazione; la Corte ha invece ritenuto che il quadro complessivo degli elementi fosse sufficiente per il reato di furto

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) ed e.; comma 3

    Regole sui motivi di ricorso in Cassazione: utilizzata per inquadrare i motivi dedotti; la Corte ha ritenuto che alcune censure fossero nuove (art. 606, comma 3) o insufficientemente motivate e, quindi, inammissibili

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti della motivazione di cassazione: richiamata come criterio per la sintesi dei motivi e per la motivazione che il difensore doveva svolgere in sede di impugnazione

  • art. 132 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse esercitato correttamente il potere discrezionale e che le doglianze sulla mancata esplicitazione dei criteri fossero in parte nuove

  • art. 133 c.p.

    Determinazione della pena concreta: richiamata nel contesto della critica sulla misura della pena; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione operata dal giudice di merito

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che le attenuanti possono essere riconosciute solo se emergono elementi concreti positivi (resipiscenza, consapevolezza del disvalore) e ha motivato il diniego con il carico di precedenti specifici e l'assenza di segnali di ravvedimento

  • art. 684 c.p.p.

    Norma che disciplina misure cautelari alternative (menzionata dalla difesa in ordine al beneficio di detenzione domiciliare): citata per spiegare che il fatto che l'imputato avesse già beneficiato di detenzione domiciliare non sostituisce la necessità di documentare la procura speciale per le istanze difensive

  • regole probatorie in materia di intercettazioni e tabulati

    La Corte ha ritenuto legittimo e corretto l'uso combinato di tabulati, celle agganciate e intercettazioni per costruire un'inferenza logica sull'identità e sulla partecipazione del "quarto" ("Rocky") identificato con l'imputato

Massime di principio

  • La responsabilità penale può essere ritenuta sulla base di un quadro indiziario complessivo: l'insieme di intercettazioni, tabulati di aggancio cella e riscontri materiali (refurtiva sul veicolo) può legittimare inferenze logiche non meramente congetturali.
  • Il mero ritrovamento di refurtiva in prossimità di un imputato non esclude automaticamente altre qualificazioni (es. ricettazione vs furto); tuttavia, tale elemento, combinato con altri riscontri temporali e di comunicazione, può giustificare l'attribuzione del reato più grave.
  • Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiedono elementi concreti di resipiscenza o condizioni personali rilevanti; la loro omissione deve essere motivata da fatti specifici (precedenti, comportamento post-fatto).
  • Il giudice di legittimità non ridetermina la pena di merito se la scelta è adeguatamente motivata e rientra nel corretto esercizio del potere discrezionale previsto dagli artt. 132 e 133 c.p.; critiche meramente riformulatorie della pattuizione della pena sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • La produzione e la prova di una procura speciale devono essere documentate se sulla sua esistenza si fondano istanze processuali rilevanti; affermazioni non supportate da documenti possono essere dichiarate inammissibili.
  • Motivi nuovi non previamente articolati in sede di merito sono in genere inammissibili in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La giustificazione delle inferenze logiche basate su prove tecniche (tabulati, celle, SIM) richiede una spiegazione puntuale delle correlazioni spazio-temporali: se questa spiegazione è presente e coerente, la Corte la riterrà valida come elemento probatorio indiziario.

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