Cassazione Penale, Sentenza n. 7461/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del G.i.p. del 18/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in forma cartacea, ritenendola in violazione dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023 (obbligo di deposito telematico mediante l'applicativo APP). Il Procuratore deduceva l'abnormità del provvedimento per eccesso di potere e stasi del procedimento, nonché la violazione degli artt. 175-bis, commi 3 e 4, c.p.p., sostenendo che la declaratoria di inammissibilità era indebita allorché l'ufficio aveva attestato un malfunzionamento degli strumenti telematici che impediva l'utilizzo dell'APP e che, quindi, la richiesta cartacea risultava consentita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo. Ha affermato che l'art. 175-bis c.p.p. disciplina due ipotesi di malfunzionamento ("certificato" e "non certificato") e consente in via eccezionale la redazione e il deposito in forma analogica se sussiste la certificazione (per il malfunzionamento generalizzato) o l'attestazione del dirigente dell'ufficio (per il malfunzionamento locale). Ne consegue che il G.i.p. non poteva dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione basandosi su un sindacato sulla presunta insussistenza dei presupposti dell'attestazione; tale decreto è stato ritenuto abnorme, tanto strutturalmente quanto funzionalmente, perché ha determinato una stasi del procedimento. Il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 175-bis cod. proc. pen.
consente eccezionalmente la redazione dell'atto o del documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche
Disciplina due ipotesi: malfunzionamento "certificato" (direttore generale dei servizi informativi del Ministero) e malfunzionamento "non certificato" (attestato dal dirigente dell'ufficio). In entrambi i casi la disposizione legittima il deposito analogico e ne preserva l'efficacia/ammissibilità; impone comunque la successiva conversione digitale per garantire la continuità del fascicolo informatico.
decreto del Ministro della giustizia n. 271 del 2023 (regolamento di attuazione)
l'art. 3 stabilisce che, a decorrere dal 14/01/2024, le richieste di archiviazione sono depositate con modalità telematiche (ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.)
Ha fissato la decorrenza dell'obbligo telematico per specifiche tipologie di atti; non esclude tuttavia la deroga prevista dall'art. 175-bis in caso di malfunzionamento certificato o attestato.
art. 3 del D.M. n. 217 del 29/12/2023
Richiamato dal G.i.p. come norma che imporrebbe il deposito telematico mediante APP; la Corte tuttavia ha prevalso sull'interpretazione che nega efficacia alle attestazioni/deroghe previste dall'art. 175-bis.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha delegato il Governo a disciplinare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici relativi al processo penale telematico, fonte della successiva disciplina attuativa.
d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150, art. 11
Ha inserito l'art. 175-bis nel codice di procedura penale in attuazione della delega, stabilendo le regole sui malfunzionamenti e sulle deroghe al deposito telematico.
art. 87, comma 5 d.lgs. n. 150/2022
Stabilisce la decorrenza di applicazione delle disposizioni del d.lgs., collegata alla pubblicazione dei regolamenti attuativi.
art. 415 cod. proc. pen.
Regola la richiesta di archiviazione; richiamata per affermare che la richiesta cumulativa prevista dal comma 4 deve poter essere depositata e non può rimanere bloccata per un vizio formale quando opera la deroga per malfunzionamento.
artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Impongono l'obbligo di conversione del documento analogico in formato digitale per assicurare la continuità del fascicolo informatico, anche quando l'atto è stato depositato in analogico per effetto dell'art. 175-bis.
art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato relativamente alla necessità di avanzare cumulativamente la richiesta di archiviazione in alcune ipotesi; il blocco del deposito cumulativo a causa di un decreto giudiziale che dichiara inammissibile la forma determina una stasi del procedimento.
Massime di principio
- L'art. 175-bis c.p.p. consente il deposito in forma analogica quando sussiste una certificazione "generalizzata" o un'attestazione "locale" di malfunzionamento: il giudice non può, con un provvedimento di inammissibilità, disporre un sindacato preventivo sulla mera legittimità dell'attestazione amministrativa che legittima la deroga.
- Anche se la certificazione o l'attestazione fossero emesse senza fondamento reale, la norma preserva la validità/ammissibilità dell'atto depositato in analogico; resta però l'obbligo di convertirlo in digitale successivamente per la tenuta del fascicolo informatico.
- Il giudice deve evitare provvedimenti che determinino una stasi irreparabile del procedimento: in presenza di attestazioni di malfunzionamento è preferibile chiedere chiarimenti al dirigente o procedere con rimedi non impeditivi piuttosto che dichiarare inammissibile l'atto.
- Al PM compete di attenersi alla attestazione del dirigente dell'ufficio quando questa è formale e comunicata secondo le modalità previste; se impedito dall'applicativo o da provvedimenti interni può comunque avvalersi della deroga prevista dall'art. 175-bis e successivamente convertire l'atto in digitale.
- Le amministrazioni giudiziarie devono garantire tempestive comunicazioni circa l'inizio e la fine dei malfunzionamenti (con data e orario) per consentire ai soggetti interessati di usare correttamente la deroga.
- In caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari illegittimo il deposito analogico, il ricorso in sede superiore può ottenere l'annullamento del provvedimento se il giudice ha travalicato i propri poteri, evitando così la paralisi del procedimento.
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