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Ordinanza

Ordinanza n. 9480/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, prot. n. M_D AB62BE8 REG2026 0003657 del 15 gennaio 2026 (allegato alla comunicazione prot. M_D A512B1E REG2026 0000895 del 19/01/2026), notificato al ricorrente in data 19 gennaio 2026, recante la "Pianificazione d'impiego" e il trasferimento d'autorità del personale VFP4 frequentatore del corso "Tecnico di aeromobili di 1° livello", nella parte in cui dispone l'assegnazione del ricorrente al 4° Reggimento AVES "Altair" di Bolzano anziché alle sedi richieste (Lamezia Terme o Rimini); della graduatoria finale di merito; della Circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito prot. M_D AB62BE8 REG2023 0030721 del 5 aprile 2023.

Giustizia amministrativa202602003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: pianificazione d'impiego e trasferimento d'autorità con assegnazione presso il 4° Reggimento AVES "Altair" di Bolzano, nonché graduatoria finale e circolare relativa alla procedura selettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per il reclutamento di VFP4 da avviare al corso per "Tecnico di aeromobili di 1° livello". Al termine dell'iter formativo e selettivo si è collocato all'ottavo posto della graduatoria di merito, ma, in applicazione del criterio amministrativo di suddivisione dei candidati in fasce, è stato collocato come secondo classificato della seconda fascia. Da ciò è derivata l'assegnazione a Bolzano, sede non indicata tra quelle gradite, mentre sedi richieste dal ricorrente, Lamezia Terme o Rimini, sono state assegnate a candidati collocati in posizione inferiore. Il ricorso è diretto contro l'assegnazione, la graduatoria finale e la circolare del 5 aprile 2023. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio gli specifici motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la contestazione del criterio di suddivisione e dell'ordine di assegnazione delle sedi.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il ricorso era divenuto ammissibile poiché il ricorrente aveva notificato il gravame ad almeno un controinteressato. Ha tuttavia ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria formata all'esito del corso per manutentore tecnico meccanico – licenza manutentori di aeromobili categoria B1. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente dell'ordinanza e del ricorso, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà eseguire gli adempimenti entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, chiedendo immediatamente all'Amministrazione la pubblicazione; l'Amministrazione dovrà pubblicare entro quindici giorni dalla richiesta. La prova della pubblicazione, corredata dall'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza. La domanda cautelare non è stata decisa nel merito: il TAR ha ritenuto preferibile definire la controversia con contraddittorio integro nella sede di merito e ha accordato tutela mediante sollecita fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 25 novembre 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica del ricorso deve essere effettuata nei confronti dei controinteressati; quando non tutti siano stati intimati, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami nei confronti di una pluralità di controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di autorizzare modalità semplificate di integrazione del contraddittorio, tra cui la notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la pubblicazione degli atti processuali sul sito web dell'amministrazione ai fini della notifica per pubblici proclami.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la domanda cautelare non debba essere definita immediatamente, di fissare sollecitamente l'udienza di merito per assicurare una tutela adeguata.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide direttamente sulla posizione di una pluralità di candidati risultanti dalla graduatoria impugnata, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati controinteressati, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno uno di essi.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento sul sito web dell'amministrazione, stabilendo termini e modalità per la richiesta di pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
  • La mancata esecuzione degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini fissati dal giudice comporta la decadenza dall'attività processuale richiesta.
  • Quando la controversia cautelare richiede la partecipazione di tutti i controinteressati e appare preferibile una decisione collegiale sul merito, il giudice può non definire immediatamente la domanda cautelare e assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMobilità, trasferimenti e comandiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

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