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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26982/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di rimozione del vincolo di solidarietà passiva per le spese processuali relative alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/05/2006. Sosteneva l'assenza di una "connessione qualificata" tra il reato associativo e i reati-fine per cui era stato giudicato solo per un fatto di riciclaggio, affermando che l'unicità del processo derivava da coincidenze soggettive o ragioni probatorie e che le intercettazioni che giustificavano i costi gravavano principalmente su altri imputati, non sulla sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, anche alla luce della normativa vigente all'epoca (art. 535, comma 2 c.p.p., poi abrogato), il vincolo della solidarietà poteva trovare giustificazione per la sussistenza di una connessione qualificata tra il reato associativo (reato mezzo) e i reati-fine riconducibili al programma criminoso dell'associazione. Il giudice di merito ha valutato congruamente la connessione teleologica, decisione non sindacabile in cassazione. Inoltre la Corte ha sottolineato che le spese comuni contestate riguardano essenzialmente costi per attività di intercettazione, utilizzate per l'intera operazione investigativa: tali costi sono riferibili all'indagine nel suo complesso indipendentemente dal numero di captazioni direttamente riconducibili al singolo imputato. È stato richiamato anche il principio secondo cui l'abrogazione successiva della norma che consentiva il vincolo solidale non opera retroattivamente sulle statuizioni passate in giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 535, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma vigente all'epoca della sentenza che regolava la solidarietà nelle spese: la decisione è stata pronunciata nel vigore di questa disposizione; la Corte ha inoltre precisato che le statuizioni emesse anteriormente alla sua abrogazione e passate in giudicato non sono investite dalla modifica normativa.

  • art. 67, comma 2, lett. b), legge 18 giugno 2009, n. 69

    Dispone l'abrogazione della norma citata; la Corte osserva che tale abrogazione non ha effetto retroattivo sulle sentenze definitive già passate in giudicato.

  • art. 2, comma 4, ultimo inciso, cod. pen.

    Riferimento alla preclusione che giustifica l'effetto non retroattivo dell'abrogazione sulle statuizioni già definitive; usato per spiegare l'impossibilità di applicare retroattivamente la modifica normativa.

  • art. 12, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Consente di qualificare la "connessione" tra reati anche in senso teleologico/strumentale (reato mezzo e reati-fine). La Corte ha ritenuto che tale connessione fosse accertata dal giudice di merito.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, Pislor; Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello)

    Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251267-01; Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399-02; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01

    Giurisprudenza utilizzata per chiarire principi: a) l'abrogazione non retroagisce sulle sentenze passate in giudicato (Pislor); b) la solidarietà per le spese richiede concorso nel medesimo reato o connessione qualificata, e non deriva da mera coincidenza soggettiva o probatoria (Genna); c) la valutazione della connessione teleologica è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione adeguata (Caniello).

Massime di principio

  • La solidarietà passiva per le spese processuali richiede, per essere pienamente applicata, la condanna per concorso nel medesimo reato o l'accertamento di una connessione qualificata tra reati (es. connessione teleologica tra reato associativo e reati-fine).
  • La mera unicità del processo determinata da coincidenza soggettiva delle imputazioni, da esigenze probatorie o da altre ragioni di opportunità processuale non è sufficiente a giustificare un vincolo di solidarietà generalizzato; in tali casi la solidarietà riguarda soltanto le spese comuni relative ai reati per i quali è intervenuta condanna.
  • I costi di attività investigative comuni (per es., intercettazioni) possono essere ripartiti in solidarietà quando tali attività hanno servito l'intera operazione istruttoria e non sono distinguibili in modo significativo tra i singoli reati/imputati.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla sussistenza della connessione qualificata (in particolare la connessione teleologica) hanno carattere vincolante in Cassazione se risultano adeguatamente motivate.
  • Le modifiche normative successive non operano retroattivamente per le statuizioni già passate in giudicato: un'abrogazione che elimina la disciplina della solidarietà non incide sulle condanne alle spese già definitive.

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