Ordinanza n. 879/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento asserito al giudicato che aveva annullato il diniego di permesso di costruire e mancata attestazione della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno proposto un ricorso contenente tre domande: l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che aveva annullato il diniego comunale relativo alla richiesta di permesso di costruire per un sottopassaggio destinato a collegare due immobili alberghieri; l’accertamento del decorso dei termini del procedimento avviato con l’istanza di permesso di costruire del 31 gennaio 2019 e della conseguente formazione per silentium del titolo edilizio ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001; l’accertamento del diritto all’attestazione o certificazione della formazione del titolo e del conseguente diritto alla realizzazione dell’opera. Il ricorso è stato introdotto con rito camerale, in quanto diretto anche all’ottemperanza. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che le ulteriori domande di accertamento atipiche, ammissibili in ragione dell’interesse concreto e attuale e dell’assenza di altri strumenti processuali idonei a garantire una tutela effettiva, sono soggette al rito ordinario. Nel merito istruttorio, il giudice ha evidenziato l’esigenza di chiarire se la realizzazione del sottopasso fosse subordinata alla stipula di una convenzione: la bozza di convenzione sembrerebbe riferirsi soltanto alla pratica edilizia n. 28/08 e alle opere di urbanizzazione relative alla raccolta e al convogliamento delle acque meteoriche lungo via Petrarca, mentre una deliberazione del commissario straordinario sembrerebbe collegare la richiesta di autorizzazione del sottopasso alla medesima nota con cui era stata proposta l’opera di urbanizzazione, espressamente condizionata alla stipula della convenzione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande. Ha ritenuto che il ricorso cumulasse una domanda di ottemperanza, soggetta al rito camerale, e due domande di accertamento atipiche, da trattare con rito ordinario. In applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui quando le azioni sono soggette a riti diversi si applica il rito ordinario, ha disposto la conversione del rito camerale in rito ordinario per la prosecuzione dell’intero giudizio. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di depositare entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata volta a chiarire se la realizzazione del sottopasso fosse effettivamente condizionata alla stipula della convenzione, alla luce della diversa ricostruzione emergente dalla bozza di convenzione e dalla deliberazione del commissario straordinario. È stata fissata per la prosecuzione la pubblica udienza dell’8 marzo 2027. Ogni pronuncia sul ricorso è stata sospesa.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è invocata dalle ricorrenti quale base per l’accertamento della formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso; il TAR non ne ha ancora deciso l’applicabilità concreta.
art. 20, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamata quale fondamento della richiesta di attestazione o certificazione relativa alla formazione del titolo edilizio per silenzio.
art. 87, comma 2, c.p.a.
È indicato quale fondamento del rito camerale con cui è stato introdotto il giudizio di ottemperanza.
art. 32, comma 1, c.p.a.
se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV
Quando in un unico ricorso sono cumulate azioni soggette a riti diversi, il rito ordinario si applica alla prosecuzione dell’intero giudizio, salvo le eccezioni previste dal Titolo V del Libro IV del codice.
art. 1 c.p.a.
Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale giustifica l’acquisizione della relazione documentata necessaria per chiarire i presupposti della controversia.
Massime di principio
- Quando un unico ricorso cumula una domanda di ottemperanza soggetta al rito camerale e domande di accertamento soggette al rito ordinario, il giudice deve applicare il rito ordinario alla prosecuzione dell’intero giudizio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., salvo le deroghe previste dal Titolo V del Libro IV.
- Domande di accertamento atipiche possono essere ammesse quando il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale all’esame giudiziale e non siano disponibili altri strumenti processuali idonei a garantire una tutela effettiva; la loro ammissibilità non comporta necessariamente l’applicazione del rito camerale previsto per l’ottemperanza.
- Prima di decidere sull’ottemperanza a un giudicato e sulla formazione per silenzio-assenso di un titolo edilizio, il giudice può disporre un’apposita relazione istruttoria dell’amministrazione quando la documentazione disponibile presenti elementi contraddittori circa l’esistenza di condizioni o presupposti per il rilascio del titolo.
- Il principio di effettività della tutela giurisdizionale consente al giudice amministrativo di acquisire chiarimenti documentati dall’amministrazione sui fatti rilevanti per stabilire il contenuto dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato e la concreta sussistenza dei presupposti dell’azione proposta.
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