Cassazione Civile, Ordinanza n. 34423/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel fallimento di una società cooperativa in liquidazione veniva ammesso al passivo il credito di un professionista che aveva redatto l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, l. fall. nell’ambito di una precedente procedura di concordato preventivo. Il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione del professionista, riteneva però che la transazione intervenuta nella procedura e autorizzata dal comitato dei creditori, con cui il credito era stato qualificato come prededucibile, non potesse essere convalidata, poiché l’attività era stata svolta in relazione a una domanda di concordato poi dichiarata inammissibile e senza apertura della procedura. Il ricorrente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 35 l. fall., sostenendo che il tribunale non potesse d’ufficio annullare o privare di efficacia una transazione autorizzata dagli organi della procedura; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., affermando che il credito del professionista incaricato dell’attestazione fosse comunque prededucibile anche se il concordato non era stato aperto per inammissibilità della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, c.p.c. Ha confermato che la prededuzione del credito del professionista incaricato dell’ausilio tecnico per l’accesso al concordato presuppone l’ammissione del debitore alla procedura di concordato ai sensi dell’art. 163 l. fall.; in mancanza dell’apertura della procedura non sussiste il presupposto per riconoscere la prededuzione. Ha inoltre affermato che gli organi della procedura non possono, neppure in via transattiva, riconoscere una prededuzione non prevista dalla legge, perché si tratterebbe di una deroga eccezionale al principio generale della par condicio e dell’art. 2740 c.c.; la relativa transazione è quindi nulla nella parte in cui attribuisce una prededuzione non consentita. La rilevazione officiosa della nullità è stata ritenuta doverosa e non impedita dal visto del giudice delegato, che non ha natura decisoria né forza di giudicato. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza regolazione delle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 35 l. fall.
non attribuisce al tribunale il potere di convalidare una transazione che sia invalida per contrasto con norme inderogabili della procedura concorsuale; la censura sul punto è stata ritenuta infondata.
art. 111, comma 2, l. fall.
la prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura richiede che la prestazione sia funzionale alla procedura stessa e, nel caso del concordato preventivo, presuppone l’ammissione del debitore alla procedura.
art. 161, comma 3, l. fall.
indica l’attestazione tecnica richiesta per l’accesso al concordato preventivo, la cui redazione può rilevare ai fini della prededuzione solo se la procedura di concordato si apre.
art. 163 l. fall.
l’ammissione del debitore al concordato è il presupposto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione al professionista incaricato degli atti di accesso.
art. 1966 c.c.
la transazione richiede che le parti possano disporre dei diritti oggetto della lite; se il diritto non è disponibile o è sottratto dalla legge, la transazione è nulla.
art. 111, ultimo comma, l. fall.
la prededuzione è una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
art. 2740 c.c.
richiamato come principio generale cui la prededuzione deroga in via eccezionale.
art. 360-bis, comma 1, c.p.c.
il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in ragione della giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il credito del professionista incaricato della predisposizione dell’attestazione o di altri atti di accesso è prededucibile solo se la prestazione sia stata funzionale alla procedura e il debitore sia effettivamente ammesso al concordato; in difetto di apertura della procedura, manca il presupposto per la prededuzione.
- La prededuzione nei concorsi è un istituto eccezionale, di stretta interpretazione, e non può essere riconosciuta dagli organi della procedura in via negoziale o transattiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- La transazione conclusa nell’ambito della procedura è nulla nella parte in cui attribuisce una prededuzione non prevista dall’ordinamento, poiché i diritti che incidono sulla par condicio e sulla graduazione concorsuale non sono liberamente disponibili nei termini voluti dalle parti.
- La nullità negoziale che incide su un assetto non consentito dalla legge deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se non eccepita e anche se l’atto sia stato solo vistato o comunicato dagli organi della procedura, senza che ciò comporti giudicato.
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